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Art. 126-bis, comma 2, C.d.S. – cause giustificative omessa comunicazione dati

La Corte di Cassazione, relativamente ai motivi giustificativi della omessa comunicazione dei dati del trasgressore della violazione, di cui all’art. 126-bis, comma 2, del C.d.S., ha precisato quanto segue:

  • la competenza a valutare, per ogni singola vicenda, la condotta e l’idoneità delle giustificazioni fornite dal proprietario reticente, spetta al giudice di merito, mentre permane la sanzione per chi non ottempera all’invito rivoltogli dall’ente omettendo di comunicare i dati personali e della patente del conducente del veicolo;
  • deve essere riconosciuta al proprietario del veicolo la facoltà di essere esonerato da responsabilità, qualora sia comprovata l’impossibilità di rendere una dichiarazione differente rispetto a quella puramente negativa.

Pertanto, mentre da un lato risulta certamente sanzionabile la condotta di chi non ottempera alla richiesta di comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, all’opposto laddove la risposta venga data, seppure se in termini negativi, compete al giudice di merito verificare l’idoneità delle discolpe fornite dall’interessato.

La normativa, invero, sanziona il rifiuto della condotta collaborativa, e non la semplice omessa collaborazione, doverosa ai fini dell’accertamento delle inosservanze stradali.

A tal fine è stato, quindi, stabilito il seguente principio di diritto: “ai fini dell’applicazione dell’articolo 126 bis C.d.S. occorre distinguere il comportamento di chi si disinteressi della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, non ottemperando, così, in alcun modo all’invito rivoltogli (contegno per ciò solo meritevole di sanzione) e la condotta di chi abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo, sulla base di giustificazioni, la idoneità delle quali ad escludere la presunzione relativa di responsabilità a carico del dichiarante deve essere vagliata dal giudice comune, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio, con apprezzamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità”.

Nicola Recnello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico