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Fotografia – Bibliografia

I primi accenni sul diritto d’autore nella fotografia si ritrovano in un ordinamento della Corte Suprema di Cassazione del 3 giugno 1876, con la quale si dava atto del valore connesso alla “natura intellettuale delle fotografie”.

La fotografia, quale valore di natura intellettuale e di ingegno, trova collocazione e tutela nel Regio Decreto n. 1949 del 28 ottobre 1925. 

Nella versione originaria della legge n. 633 del 22 aprile 1941 (modificata a mezzo del D.Lgs  n. 154/1997, del D.Lgs 169/1999, del D.Lgs  248/2000 e del D.Lgs  68/2003), la fotografia non era menzionata nel novero delle opere d’ingegno, ma veniva regolamentata come opera connessa, così tutelata ai sensi delle norme di cui al Capo V Titolo II, art.87 e seguenti.

Fanno parte di questa categoria le “opere protette” dall’art. 2 al 7 della legge n. 633/1941, aggiunti successivamente nel D.Lgs 518/92 (le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia, protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II).

Dalla Convenzione di Parigi del 24 luglio 1971 (in Italia tramite il D.P.R n, 19 dell’8 gennaio 1979), il legislatore ha deciso il reinserimento delle opere fotografiche (nonché di quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia), nel novero delle opere dell’ingegno.

Secondo il diritto d’autore, sono individuate tre tipologie distinte di fotografia: 

  • la fotografia semplice;
  • le opere fotografiche;
  • le fotografie documentali.

Al pari delle altre opere dell’ingegno creativo, l’opera fotografica è tutelata secondo diritti morali e patrimoniali spettanti al “fotografo” che ha, quindi, il diritto di utilizzare economicamente l’opera, in ogni forma, quale: “la riproduzione e la duplicazione; la trasformazione e l’elaborazione; la distribuzione e la commercializzazione; la diffusione; la comunicazione e la messa a disposizione del pubblico; l’esibizione; il noleggio e il prestito”.

La durata del diritto d’autore, se si tratta di “opera creativa”, è pari a 70 anni dalla morte dell’autore, in tal caso con obbligazione della citazione del nome del fotografo.

Le fotografie di oggetti materiali, quali “le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”, non rientrano nelle “semplici fotografie” e quindi nella tutela che ad esse viene garantita; il loro utilizzo è libero e nessun diritto, patrimoniale o morale, è riconosciuto all’autore.

È opportuno, però, sottolineare che nel caso in cui le “fotografie documentali” avessero connotati creativi, queste dovranno essere considerate come “opere fotografiche” e tutelate come “opere di ingegno”.

Le opere tutelate da tale diritto sono: “immagini di persone; immagini di aspetti, elementi o fatti della vita naturale; immagini di aspetti, elementi o fatti della vita sociale; riproduzioni di opere d’arte; fotogrammi delle pellicole cinematografiche”.

Sono invece escluse le fotografie di: “scritti; documenti; carte di affari; oggetti materiali; disegni tecnici; prodotti simili”.

La fotografia è protetta unicamente se contiene: “il nome del fotografo, della ditta o del committente; l’anno di produzione; il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata”.

I diritti, sia economici che morali, spettanti all’autore, non sono tutti autonomi e fra loro indipendenti e l’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio di ciascuno degli altri.

La cessione del diritto d’autore si ha unicamente: “con la consegna diretta del negativo, da parte del titolare, dell’utilizzazione economica, a soggetti terzi”.

Nel corso degli anni è stata elaborata una serie di criteri per stabilire l’appartenenza delle immagini a una delle tre categorie:

  • opere dell’ingegno di carattere creativo;
  • semplici fotografie;
  • fotografie documentali.

Non può definirsi “creatività”, nella fotografia: “l’inquadratura; la prospettiva; la scelta dei colori; il gioco particolare, ancorché voluto, di luci ed ombre”, ciò perché in tali casi, la fotografia si esaurisce semplicemente in una “riproduzione documentale di un evento”.

Rientra nella creatività (ad esempio,) una fotografia frontale di una opera d’arte (monumento e/o altro similare), addobbato  a festa, ripreso nell’attimo dell’esplosione notturno dei fuochi artificiali, rilevandosi che, tanto una fruizione istintiva del fotogramma, che una sua più attenta valutazione tecnica sotto il profilo analitico e sintetico, giustificano il giudizio positivo sulla creatività, non essendo modalità meramente documentarie ma ricorrente ad un linguaggio connotativo nel quale il dato fattale viene riproposto e rivissuto, dall’autore del fotogramma, cristallizzando un attimo particolare della festa (esplosione notturno dei fuochi artificiali), in una composizione certamente creativa di prospetti, di luci, di ombre e di colori peculiari e non banali che condensano la specificità del detto avvenimento.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico