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Guida stato di ebbrezza: revoca patente

Secondo quanto disposto dall’art. 219, comma 3-ter, C.d.S., non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, nel caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.

In proposito, l’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Cassazione, con Relazione del 3 agosto 2010, ha affermato che “se a seguito della condanna per una delle contravvenzioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 sia stata disposta la revoca della patente, il condannato non possa conseguirne una nuova prima di tre anni dalla data di accertamento del reato e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna”.

Il legislatore, secondo i giudici, considerando molto grave il fatto di chi causi un incidente in quanto gravemente ebbro, ha previsto che la patente debba essere immediatamente revocata dal Prefetto, nona vendo senso dover attendere molto tempo, ovvero sino alla fine del processo, per poter applicare la sanzione della revoca.

Il T.A.R. Piemonte, Sezione II, con sentenza n. 1415 del 14 ottobre 2015, a tale riguardo, così ha precisato che “nel caso più grave di guida in stato di ebbrezza la revoca della patente, di durata triennale, decorre dal giorno di commissione del reato e non dalla sentenza di patteggiamento.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico

Alessandro Taddia  Consigliere  Nazionale Dipartimento Giuridico