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Fotografia – opera fotografica

La fotografia gode della tutela del diritto di autore, quale opera fotografica (dall’art. 2 al n. 7 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, nel testo modificato dal D.P.R. del 1979 n. 19), quando presenti “valore artistico” ovvero quando abbia “carattere creativo”.

Lo schema normativo che regola la “fotografia”, è quello del D.Lgs 518/92, rilevandosi che, prima della riforma, gli unici tipi di fotografie tutelate dalla legge 633/41 erano quelle “semplici” in relazione ai diritti connessi e pertanto l’unica normativa riguardante le “libere utilizzazioni”, era l’art. 91, cui sono state, successivamente, inserite anche le immagini di carattere creativo e di documentazione.

Il D. Lgs. 68/2003 ha parzialmente riformato la legge sul diritto d’autore, inserendo gli art. dal 71bis al 71decies, così modificando alcuni degli articoli preesistenti, quali:

  • 65.2: con cui si prevede di allargare l’ambito di utilizzazione libera della riproduzione o comunque al pubblico di tutte le opere e materiali protetti dal diritto d’autore, in favore del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, a condizione che si indichi sempre la fonte e il nome dell’autore;
  • 67: con cui si permette il libero utilizzo, ai fini della pubblica sicurezza, per cui, nel caso della fotografia, non vi è una previsione di equo compenso (art. 91 L.d.a.);
  • 68: con cui si prevede la possibilità di riprodurre le opere dell’ingegno per i propri servizi, purché non a scopo di lucro o per uso personale, riconoscendosi all’autore un compenso (es. di opere in biblioteche di musei e negli archivi);
  • 68 bis: con cui si permette una copia temporanea per la trasmissione su reti o per un utilizzo legittimo;
  • 70.1 bis: a mezzo del quale si consente la libera pubblicazione, attraverso internet, a titolo gratuito, di immagini a bassa risoluzione o degradate per utilizzo didattico o scientifico, purché non sia a scopo di lucro;
  • 71 bis: a mezzo del quale si consente, ai portatori di particolari handicap, la riproduzione di opere e materiali protetti, purché siano direttamente collegate all’handicap e non abbiano carattere commerciale.

Il sito didattico non è considerato commerciale solo se: “è rivolto ad una cerchia determinata di studenti e professori; il contenuto è determinato dal programma scolastico”.

Non rientrano in tale accezione i siti dedicati alla formazione a distanza dietro pagamento, caratterizzati da un’area riservata ai registrati, oppure i siti in cui il titolare ottenga introiti (solo per coprire i costi ai sensi dell’art. 2082 c.c.) da inserzioni pubblicitarie.

Per poter godere del “regime delle libere utilizzazioni”, tanto il sito didattico quanto quello culturale devono rispettare i criteri stabiliti dagli artt. 65 – 75 decies del capo V, Titolo I, lda, ben precisandosi che, la deroga, non può mai comprendere i “diritti morali dell’autore”, che devono in ogni caso essere rispettati dall’utilizzatore.

Molteplici sono state nel tempo le definizioni dei giudici sulla “fotografia come opera d’arte”, che così possono meglio rappresentarsi: “personale e sostanziale rielaborazione delle immagini da parte del “fotografo”; capacità di evocare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà evocata; impronta personale dell’autore risultante da più elementi”.

La normativa (L.d.a.- artt. dal 65 al 71, nel Capo V del Titolo I) prevede, poi, che, in alcuni casi, la riproduzione sia da considerarsi lecita, senza che occorra il consenso dell’autore, per cui si parla delle “utilizzazioni libere” che, unitamente alla “riproduzione delle fotografie” sono regolamentate all’art. 91 L.d.a.

La “riproduzione di fotografie”, nelle antologie ad uso scolastico, ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche, è lecita (contro pagamento di un equo compenso), con obbligo, nel caso, “della indicazione del nome del fotografo e la data dell’anno della fabbricazione”, che devono risultare dalla fotografia riprodotta. 

La “riproduzione di fotografie”, pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso, così come previsto dall’ultimo comma dell’art. 88 L.d.a.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico