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Fermo amministrativo di beni mobili registrati – normativa

Particolare attenzione va posta dal contribuente, al fine di rilevare se “il fermo amministrativo di beni mobili registrati”, sia avvenuto nella vigenza della normativa al 20 agosto 2013, e/o se invece sia avvenuta successiva a tale data.

L’art. 86 D.P.R. 602/73, in vigore fino al 20.08.2013, così recitava:

  • Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.
  • Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che né dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.
  • Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  • Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

Nella vigenza della norma di cui sopra, l’Agente della riscossione, prima di procedere al fermo amministrativo di beni mobili registrati, era tenuto a notificare “preavviso di fermo amministrativo”.

Nel mancato pagamento e/o nella mancata impugnazione di questo atto, l’Agente della riscossione, laddove intendeva ulteriormente procedere, era tenuto a “notificare al contribuente il fermo amministrativo di beni mobili registrati azionato”.

Va da sé, quindi, che fino al 20 agosto 2013 gli atti che l’Agente della riscossione era tenuto a notificare erano 2 (due):

  • preavviso di fermo amministrativo;
  • fermo amministrativo;

tra loro ben diversi e distinti ed entrambi impugnabili.

Nella notifica, quindi, di un unico atto, fino al 20 agosto 2013, che si era inteso parificare al “fermo amministrativo di beni mobili registrati”, pur invece essendo “preavviso di questo”, l’iscrizione del fermo del veicolo del contribuente risulta illegittimo, per violazione della sequenza procedimentale.

Illegittima, poi, nella sopradetta sequenza procedimentale, la richiesta di pagamento delle spese esecutive, che sono, infatti, possono trovare ragione solo nell’effettiva iscrizione del fermo amministrativo del veicolo del contribuente.

Dalla data del 21 agosto 2013, l’art. 86 D.P.R. 602/73, è stato così modificato:

  • Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla
  • direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.
  • La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale alla attività di impresa o della professione.
  • Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  • Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

Nella nuova stesura, al comma 2, dell’art. 86 del D.P.R. 602/73, viene dato atto che l’Agente della riscossione provvederà a notificare (laddove sussistano le condizioni di legge) un unico atto, che, fino al 30° giorno della notificazione, sarà qualificato come “preavviso di fermo amministrativo”, salvo, poi, trasformarsi in “fermo amministrativo”, laddove non si sia provveduto al pagamento, come richiesto in tale atto.

La circostanza, però, che il contribuente debba farsi carico di pagare anche le “spese di iscrizione del fermo amministrativo, entro il termine di 30 giorni”, al fine di evitare l’iscrizione del fermo del veicolo del contribuente, appare “illegittimo ed irragionevole”, ciò in quanto se il contribuente provvede, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione, al pagamento dell’atto, come richiesto, l’Agente della riscossione non potrà, conseguentemente, più iscrivere il “fermo amministrativo”, incassando ugualmente l’importo delle “spese di iscrizione del fermo”, di cui non si è fatto carico, per cui vi è un “illecito arricchimento”.

Né può essere disconosciuto che, a chi ha avanzato richiesta di “ripetizione di una tale somma”, l’Agente della riscossione ha risposto negativamente, assumendo, comunque, tutto ciò legittimo per previsione normativa!!

Si ritiene, quindi, opportuno, anche al fine di evitare “aggravi di ricorsi ulteriori alla magistratura a tale proposito, che la norma dell’art. 77 cit., venga meglio riscritta dal legislatore, al fine di evitare una tale circostanza negli atti che notifica l’Agente della riscossione ai contribuenti.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico