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Irap: professionista con segretaria

La Corte di Cassazione ha precisato: “Quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a norma dell’art. 3 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione”.

Infatti, il D.lgs 446/1997 stabilisce all’articolo 2, primo periodo, che “presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”, nel mentre nel secondo periodo si stabilisce che “costituisce in ogni caso presupposto d’imposta l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato”.

Pertanto, “Il requisito della autonoma organizzazione dell’attività non è quindi richiesto in relazione all’attività delle società e degli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, in quanto l’attività esercitata da tali soggetti, a mente del secondo periodo dello stesso art. 2, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta”.

Inoltre, il successivo articolo 3, “rendendo esplicito il catalogo dei soggetti passivi dell’imposta” individua espressamente, al comma 1, lettera c), le società semplici esercenti arti e professioni e quelle a esse equiparate ai fini delle imposte sui redditi (articolo 5, comma 3, del TUIR).

L’autonoma organizzazione, secondo il mutato orientamento della Cassazione, ricorre quando:

a) il contribuente sia egli stesso responsabile dell’organizzazione (a prescindere dalla forma) e non sia, invece, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui superiore a un solo collaboratore con mansioni di segretaria o mansioni esecutive.

In pratica, per verificare se vi è il presupposto dell’autonoma organizzazione (e, quindi, l’obbligo di pagamento dell’Irap), è “necessario accertare di fatto l’attitudine del lavoro svolto dal dipendente a potenziare l’attività produttiva”.

Devono quindi esistere uno o più elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell’interessato, potenziandone le possibilità, in modo da porre il professionista in una condizione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato senza di esso.”

Un solo dipendente, con funzioni meramente esecutive (come può essere la segretaria) non potenzia la produttività, proprio per via dell’incapacità dello stesso di assumere decisioni autonome e di gestire “la produzione” anche in assenza del titolare.

Diverso è il discorso nel caso di un collaboratore che svolga mansioni professionali in grado di potenziare l’attività del contribuente.

L’obbligo del pagamento dell’Irap scatta quando il contribuente si avvale in modo non occasionale di più di un solo dipendente che esplichi mansioni di segreteria o meramente esecutive.

Ne sovviene che “l’assoggettamento al tributo regionale si verifica qualora siano impiegati a tempo pieno due o più dipendenti o collaboratori con tali caratteristiche”, nel mentre si ritiene possibile lo impiego di due dipendenti part time, la cui attività equivale a quella di un dipendente a tempo pieno, per cui, il professionista, l’artista o l’imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore che esplica mansioni di segreteria o meramente esecutive non deve pagare l’Irap”.

Ne deriva che chi negli anni passati vi ha provveduto, può essere presentata istanza di rimborso nel termine di 48 mesi dal versamento, anche se, per il periodo d’imposta 2014, si può valutare la presentazione di una dichiarazione integrativa “a favore” entro il 30 settembre 2016.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico