Comparti TutelaConciliazione & MediazioneFiscale & Tributaria

Mediazione tributaria – atti definibili – atti esclusi

Gli atti definibili secondo le nuove disposizioni normative sono:

  • avvisi di liquidazione;
  • avvisi di accertamento e rettifica;
  • provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative;
  • ruoli;
  • rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
  • diniego o revoca di agevolazioni con cui viene contestata una maggiore imposta;
  • atti di recupero di crediti di imposta;
  • cartelle di pagamento per vizi propri;
  • atti ex art.36 del D.P.R.n.602/73, notificati ai soci, amministratori e liquidatori di società;
  • fermi di beni mobili registrati (art. 86 del D.P.R. n. 602/1973);
  • iscrizioni di ipoteche sugli immobili (art. 77 del D.P.R. n. 602/1973);
  • atti emessi in materia catastale dall´Agenzia delle Entrate di competenza delle commissioni tributarie;
  • ogni atto emanato dall´ente impositore autonomamente impugnabile.

Atti esclusi:

  • quelli di valore superiore ad € 50.000;
  • non impugnabili e anche gli atti di valore indeterminabile, salvo quelle di natura catastale concernenti il classa mento degli immobili e l´attribuzione di rendita catastale;
  • provvedimenti aventi ad oggetto “sanzioni accessorie” emessi ai sensi dell´art.21 del D.Lgs.n.472/1997;
  • riguardanti istanze di ipoteca e sequestro conservativo (di cui all´art.22 del D.Lgs.n.472/1997).

Se la controversia attiene al rifiuto tacito o espresso alla restituzione di tributi, il valore della lite corrisponde:

  • all´importo del tributo richiesto a rimborso (al netto degli accessori);
  • nell´ipotesi in cui l´istanza di rimborso riguardi più periodi d´imposta, al tributo chiesto a rimborso per singolo periodo di imposta, al netto degli accessori.

L´istituto del reclamo/mediazione può essere applicato anche qualora l´Amministrazione finanziaria, in sede di autotutela parziale (purchè ciò avvenga in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso), abbia ridotto (al di sotto del valore-soglia) l´ammontare del tributo accertato al di sotto della soglia di 50 mila euro. Si esclude l´applicazione dell´istituto, invece, qualora tale riduzione sia successiva alla notifica del ricorso (circolare n. 33/E del 3/8/ 2012).

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico