Mediazione tributaria – atti definibili – atti esclusi
Gli atti definibili secondo le nuove disposizioni normative sono:
- avvisi di liquidazione;
- avvisi di accertamento e rettifica;
- provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative;
- ruoli;
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
- diniego o revoca di agevolazioni con cui viene contestata una maggiore imposta;
- atti di recupero di crediti di imposta;
- cartelle di pagamento per vizi propri;
- atti ex art.36 del D.P.R.n.602/73, notificati ai soci, amministratori e liquidatori di società;
- fermi di beni mobili registrati (art. 86 del D.P.R. n. 602/1973);
- iscrizioni di ipoteche sugli immobili (art. 77 del D.P.R. n. 602/1973);
- atti emessi in materia catastale dall´Agenzia delle Entrate di competenza delle commissioni tributarie;
- ogni atto emanato dall´ente impositore autonomamente impugnabile.
Atti esclusi:
- quelli di valore superiore ad € 50.000;
- non impugnabili e anche gli atti di valore indeterminabile, salvo quelle di natura catastale concernenti il classa mento degli immobili e l´attribuzione di rendita catastale;
- provvedimenti aventi ad oggetto “sanzioni accessorie” emessi ai sensi dell´art.21 del D.Lgs.n.472/1997;
- riguardanti istanze di ipoteca e sequestro conservativo (di cui all´art.22 del D.Lgs.n.472/1997).
Se la controversia attiene al rifiuto tacito o espresso alla restituzione di tributi, il valore della lite corrisponde:
- all´importo del tributo richiesto a rimborso (al netto degli accessori);
- nell´ipotesi in cui l´istanza di rimborso riguardi più periodi d´imposta, al tributo chiesto a rimborso per singolo periodo di imposta, al netto degli accessori.
L´istituto del reclamo/mediazione può essere applicato anche qualora l´Amministrazione finanziaria, in sede di autotutela parziale (purchè ciò avvenga in pendenza dei termini per la proposizione del ricorso), abbia ridotto (al di sotto del valore-soglia) l´ammontare del tributo accertato al di sotto della soglia di 50 mila euro. Si esclude l´applicazione dell´istituto, invece, qualora tale riduzione sia successiva alla notifica del ricorso (circolare n. 33/E del 3/8/ 2012).
Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico