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Prestito Libro Elettronico (e – book)

La Corte di Giustizia Europea con la sentenza nella causa C-174/15 Vereniging Openbare Bibliotheken / Stichting Leenrecht ha precisato che “il prestito di un libro elettronico (e-book) può, a determinate condizioni, essere equiparato al prestito di un libro tradizionale, per cui, in tale situazione è applicabile l’eccezione di prestito pubblico, che prevede in particolare una equa remunerazione degli autori”.

La sentenza fa riferimento al ricorso presentato dalla Vereniging Openbare Bibliotheken attinente ai prestiti organizzati secondo il modello “one copy, one user”, ossia il prestito della copia di un libro in formato digitale realizzato caricando tale copia sul server di una biblioteca pubblica e consentendo ad un utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer; fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da tale utente non può più essere dal medesimo utilizzata.

La Corte, nella sentenza, si è conformata ad una Direttiva dell’Unione del 2006, che riguarda in particolare il diritto di noleggio e di prestito dei libri, per cui si prevede che il diritto esclusivo di autorizzare o proibire tali noleggi e prestiti appartiene all’autore dell’opera, potendo, tuttavia, gli Stati membri derogare a tale diritto esclusivo per i prestiti da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano un’equa remunerazione.

Ha rilevato, quindi, che: “non sussiste alcun motivo determinante che consenta di escludere, in qualsiasi caso, il prestito di copie digitali e di oggetti intangibili dall’ambito di applicazione della suddetta Direttiva, ciò maggiormente in quanto il diritto d’autore deve adeguarsi ai nuovi sviluppi economici, pur dovendosi riconoscere il giusto compenso per l’autore”.

In tal senso, data l’importanza dei prestiti pubblici di libri digitali e al fine di salvaguardare sia l’effetto utile della deroga per il prestito pubblico (articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva), sia il contributo di tale eccezione alla promozione culturale, non si può escludere l’applicabilità di tale articolo nel caso in cui l’operazione effettuata da una biblioteca accessibile al pubblico presenti, in relazione segnatamente alle condizioni indicate all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva stessa, caratteristiche sostanzialmente analoghe a quelle dei prestiti di opere su carta stampata, come è il caso del prestito della copia di un libro in formato digitale, secondo il modello “one copy, one user”, per cui la nozione di “prestito” (ai sensi della Direttiva) comprende anche detto tipo di prestito.

Nel caso in cui la copia di un libro in formato elettronico sia stata ottenuta a partire da una fonte illegale, l’ammissione del prestito di una copia siffatta può comportare un pregiudizio ingiustificato per i titolari del diritto d’autore; atteso che l’eccezione di prestito pubblico non si applica alla messa a disposizione da parte di una biblioteca pubblica di una copia di un libro in formato digitale qualora detta copia sia stata ottenuta a partire da una fonte illegale.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico