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Espropriazione immobiliare tributaria – condizioni e limiti

A decorrere dal 2 marzo 2012, la soglia prevista per l’espropriazione forzata immobiliare è stata unificata a € 20.000,00 e l’agente della riscossione può procedere all’espropriazione solo se sussistono le seguenti condizioni:

  • importo del credito per cui si procede superiore complessivamente (cioè il credito può risultare anche dalla somma di diversi debiti d’imposta) ad € 20.000,00, indipendentemente dalla considerazione che la pretesa sia contestata in giudizio o sia ancora contestabile;
  • l’immobile non sia adibito ad abitazione principale del debitore (articolo 76, comma 1 del D.P.R. 602/73 modificato ex articolo 3, comma 5, lett. c), decreto legge n. 16/2012).

Ricordiamo che, dal 13 luglio 2011, al 2 marzo 2012, l’agente della riscossione poteva procedere ad espropriazione immobiliare solo se il credito superava € 8.000,00.

Tuttavia, la soglia era alzata ad € 20.000,00 qualora la pretesa fosse stata contestata in giudizio e l’immobile risultava essere adibito ad abitazione principale del debitore.

Il valore dell’immobile, determinato a norma dell’articolo 79 del D.P.R. 602/73 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, non sia inferiore allo importo di € 20.000,00.

In primo luogo si prevede la impignorabilità dell’unica casa di abitazione (non di lusso) del debitore, dove risieda abitualmente, escludendo la possibilità che l’agente possa avviare l’espropriazione forzata immobiliare.

Sono esclusi da questa previsione le case di lusso aventi le caratteristiche individuate dal D.M. n. 218 del 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso) e i fabbricati delle categorie catastali A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Per gli altri immobili del debitore (abitazioni non prima casa, case di lusso, fabbricati A/8 e A/9) l’agente della riscossione può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede è superiore a € 120.000,00 (il precedente limite, modificato da ultimo dal D.L. n. 16 del 2012, era di e 20.000.00).

Nell’ipotesi di espropriazione iniziata da creditori privati, è riconosciuto al creditore pubblico il diritto di intervento secondo i principi generali dell’ordinamento processuale.

Viene, comunque, sempre fatta salva la facoltà di intervento dell’agente della riscossione nella procedura di espropriazione iniziata da altri creditori.

Si evidenzia che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 77, D.P.R. 602/73, l’iscrizione dell’ipoteca può avvenire solo dopo che siano decorsi 60 (sessanta) giorni dalla notifica della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

La lettera h), con una modifica dell’articolo 77 cit., precisa che l’ipoteca può essere iscritta anche nei casi sopra descritti (unica casa di abitazione e per gli altri immobili per credito inferiore a € 120.000,00), purché

l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a € 20.000,00.

La finalità di garanzia dell’ipoteca immobiliare non è necessariamente preordinata all’esecuzione.

Essa, infatti, mira ad impedire, in primo luogo, che siano pregiudicate le ragioni creditorie degli enti impositori per i quali l’agente della riscossione procede, nel caso in cui altri creditori inizino l’espropriazione, e/o impongano altri vincoli reali sul bene gravato dalla cautela.

Ha, del pari, la finalità di assicurare il diritto di prelazione sul ricavato della vendita conseguente all’esproprio promosso da altri e, nell’ipotesi di fallimento del debitore, di consentire all’agente della riscossione di soddisfarsi ugualmente con prelazione sul ricavato.

L’iscrizione comporta, inoltre, il diritto di sequela.

Il debitore resta, infatti, libero di disporre del bene ipotecato, ma il trasferimento eventualmente disposto nonostante l’iscrizione della cautela non è opponibile all’agente della riscossione, che può soddisfarsi sul bene acquisito da terzi.

Le lettere i) e l) integrano le norme previste per la pubblicità degli incanti e per la stima del valore dell’immobile pignorato.

In particolare, si prevede che gli agenti della riscossione, per rendere quanto più proficue le operazioni di vendita, hanno l’obbligo di pubblicizzare la vendita stessa sui siti delle proprie società di riscossione (articolo 80, comma 1-bis).

Il giudice, su istanza del debitore o dell’agente della riscossione, nel caso in cui ritenga che il prezzo base, determinato ai sensi dell’articolo 79, sia manifestamente inadeguato, nomina un esperto per effettuare la stima.

L’agente della riscossione può richiedere la nomina di un ausiliario per l’identificazione delle caratteristiche del bene o per esigenze di custodia (articolo 80, comma 2).

Nei casi in cui il giudice abbia disposto la pubblicità degli incanti a mezzo di giornali o con altre forme di pubblicità commerciale, ovvero abbia nominato un esperto per la stima, ovvero un ausiliario per la relazione sulle condizioni del bene pignorato e per la custodia, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione, ovvero in via prioritaria (articolo 80, comma 2-bis).

Nel caso in cui siano state effettuate le nomine sopra dette (esperto o ausiliario) il pignoramento non perda efficacia se il primo incanto, a causa delle nomine, non può essere effettuato entro il nuovo termine di legge, ovvero duecento giorni (articolo 80, comma 2-bis).

In tal caso, l’agente della riscossione ha l’onere di fissare i nuovi incanti e di notificare il relativo avviso al soggetto nei confronti del quale si procede (articolo 78, comma 2-bis).

La lettera m), modifica il comma 1, dell’articolo 85 (Assegnazione dell’immobile allo Stato) prevedendo che nel caso in cui anche il terzo incanto abbia avuto esito negativo l’immobile invenduto venga devoluto allo Stato al prezzo base del terzo incanto (in precedenza era previsto il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede).

Condizione per l’esproprio di beni immobili è che l’importo complessivo del credito, per cui si procede, superi l’ammontare, di cui all’articolo 76 del DPR 602/73.

L’agente della riscossione può infatti procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente € 20.000,00.

L’articolo 7, comma 2, lettera gg-quinquies) del D. L. 70/2011 ha da ultimo previsto che: “ in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a € 2.000,00, le azioni cautelari ed esecutive debbano essere precedute dall’invio di due solleciti di pagamento, mediante posta ordinaria, a distanza di almeno sei mesi l’uno dall’altro”.

La disposizione si applica alle riscossioni intraprese successivamente al 13 luglio 2011 (data di entrata in vigore della legge 106/2011 di conversione del citato D.L. 70/2011).

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura

Avv. Paola Michelini Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico