IRAP – professionista
L’esercizio in forma associata di una professione liberale rientra nell’ipotesi regolata dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del D.lgs 446/1997, istitutivo dell’Irap, e costituisce, quindi: “presupposto di imposta in base alla seconda parte del comma 1 dell’articolo 2 del medesimo decreto, dovendosi, perciò, prescindere completamente dal requisito dell’autonoma organizzazione”.
Va precisato che, le spese di ristrutturazione e arredo dello studio professionale rilevano al fine di valutare o meno la sussistenza di una autonoma organizzazione, ed il conseguente assoggettamento all’IRAP del contribuente.
Il professionista che affida, in modo non occasionale, a una società di servizi retribuita a percentuale, le attività strettamente connesse a quella oggetto della propria professione, pagando una cospicua somma di denaro, è tenuto al versamento dell’Irap.
E’ sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione del professionista, non sulla base della presenza di un solo tirocinante, ma dalle specifiche circostanze di “spese per la prestazione di lavoro dipendente per collaboratori e di compensi comunque elargiti a terzi”, ritenute tali da rappresentare un quid pluris rispetto all’attività del professionista.
E’ soggetto passivo dell’Irap: “chi si avvalga, nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo (o d’impresa anche minore), di una struttura organizzata in un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale (o manuale) supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo know-how, con la conseguenza che può essere escluso il presupposto di imposta solo quando il risultato economico trovi ragione esclusivamente nell’auto-organizzazione del professionista (ovvero prestatore autonomo) o, comunque, quando l’organizzazione da lui predisposta abbia incidenza marginale e non richieda necessità di coordinamento”.
Lo “studio professionale”, i cui associati siano padre e figlia (o due coniugi) non deve pagare l’imposta regionale sulle attività produttive, salvo che non sostenga spese per personale dipendente e si manifesti la non sussistenza di una autonoma organizzazione.
Per quanto, poi, al “medico di famiglia”, convenzionato con il S.S.N., è circostanza nota che sia retribuito secondo le “quote capitarie”, e cioè secondo il numero degli assistiti e quindi in misura fissa, per cui la sua eventuale autonoma organizzazione va quindi valutata, caso per caso, con riferimento alla concreta possibilità che comporti o meno agli effetti reddituali un valore aggiunto, valore che è l’unico oggetto dell’imposizione IRAP, come affermato dalla Corte Costituzionale e ripetutamente dalla Corte di Cassazione.
I professionisti, quali “geometri e architetti”, della cui opera si avvale il contribuente, anch’egli professionista architetto, non possono considerarsi ausiliari o collaboratori trattandosi di professionisti del tutto indipendenti soggetti all’Iva e retribuiti a tariffa sulla base dello specifico lavoro professionale svolto.
Avvalersi di lavoro altrui, anche se per tempi limitati, a fronte di erogazioni di compensi corrisposti non occasionalmente costituisce sempre indice di autonoma organizzazione.
Laddove sussiste esercizio di una libera professione e questa non venga svolta alle dipendenze o con il coordinamento altrui, sussiste giocoforza autonoma organizzazione del proprio lavoro, peraltro, riscontrabile nell’utilizzo di un locale, distinto dall’abitazione, adibito ad attività professionale.
L’apporto dato all’attività di un professionista dell’utilizzo di prestazioni segretariali costituisce di per se stesso, a prescindere da qualsiasi analisi qualitativa e quantitativa di tale prestazione, un indice indefettibile della presenza di una autonoma organizzazione, dovendosi al contrario ritenere che l’apporto di un collaboratore che apra alla porta o risponda al telefono, quando il medico visita il paziente o l’avvocato riceva il cliente, rientri nell’id quod plerunque accidit, in tal caso competendo al giudice di merito rilevare se vi siano o meno le circostanze per ritenere applicabile l’IRAP.
Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico
Avv. Paola Michelini Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico