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Sottopassaggio allagato: danni da risarcire

Il Tribunale, Milano, sez. X, sentenza 23/01/2015 in un caso di danni ad un veicolo, causato dallo allegamento di un sottopassaggio, ha precisato che: “la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., è di tipo oggettivo e può essere assunta anche da una PA che sia proprietaria e custode del bene in oggetto, dunque in posizione qualificata rispetto al bene,  e che pertanto ricorra in capo alla stessa l’onere della prova liberatoria”.

Si tratta, nel caso, da danno in custodia, ex art. 2051 c.c., per cui si considera responsabile del danno cagionato dalle cose in custodia del Comune,  salvo che questi non dimostri il caso fortuito, superando così la concezione secondo la quale per l’individuazione del soggetto responsabile, si faceva leva sul comportamento della persona piuttosto che sulla posizione della stessa rispetto alle cose rivelatesi fonte di danno.

Detta norma prevede, infatti, che il soggetto responsabile vada individuato in colui che ha una relazione qualificata con la cosa e un potere di uso della stessa, reso possibile dall’esercizio di un diritto di proprietà, e/o di altro diritto reale, e/o personale di godimento.

La P.A. incontra il limite posto dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere, in forza della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto, un pericolo cioè non visibile e non prevedibile – e quindi non evitabile con l’ordinaria diligenza -, che dia luogo al cd. “trabocchetto” o insidia stradale.

La responsabilità delineata dall’art. 2051 ha carattere oggettivo, per cui si richiede solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, mentre non rileva la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.

La responsabilità è, quindi, esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile ma al profilo causale dell’evento, cioè il fortuito si riconduce non alla cosa in sé ma ad un elemento esterno, avente i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante.

La custodia si identifica in una potestà di fatto, che descrive un’attività esercitabile da un soggetto sulla cosa in virtù della detenzione qualificata.

Responsabile del danno proveniente dalla cosa non è il proprietario (come nei casi di responsabilità oggettiva di cui agli artt. 2052, 2053 e 2054 ultimo comma), ma il custode della cosa.

Rileva, quindi, la relazione di fatto e non semplicemente quella giuridica, tra il soggetto e la cosa, che legittima l’affermazione di responsabilità, fondandola sul potere di “governo della cosa”, in quanto la sola relazione giuridica tra il soggetto e la cosa non dà ancora luogo alla custodia (facendola solo presumere), allorchè la relazione di fatto intercorra con altro soggetto qualificato che eserciti la potestà sulla cosa.

Il Tribunale di Piacenza, con la sentenza n. 458 del  26 maggio 2011, richiamandosi alla sentenza n. 15383/06, emessa dalla Cassazione, ha precisato che:  “tale potere di governo si compone di tre elementi, cioè il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi ed il potere di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno”

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico

Alessandro Taddia Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico