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Controllo a distanza dei Lavoratori – risvolti penalistici

Il Diritto del Lavoro è soggetto a numerose modifiche derivanti dalle istanze pro tempore dettate dal Governo, dal momento storico che il paese vive e dalle esigenze dei lavoratori.

In tale prospettiva si innesta il nuovo testo dell’articolo 4 Statuto Lavoratori, nel sostituire quello dell’art. 171 del D.Lgs. n. 196 del 2003, conferma la tutela penale del divieto di operare controlli a distanza con impianti, strumenti e apparecchiature non autorizzate.

Ciò in quanto l’art. 4 Statuto Lavoratori, infatti, disciplina in un delicato equilibrio il diritto alla salvaguardia della personalità e della dignità del lavoratore nei luoghi di lavoro, in applicazione dei principi costituzionali e l’interesse del datore di lavoro a esercitare il controllo connesso al potere organizzativo e disciplinare.

Pertanto, la finalità precipua è evitare che i lavoratori siano sottoposti al controllo di uno strumento meccanico che nel registrare l’attività possa essere azionato “a distanza” (sotto il profilo sia spaziale sia temporale) dal datore di lavoro; nonché, il divieto di controllo “sull’attività” dei lavoratori, ovvero su tutti i loro comportamenti, escludendo che tale controllo possa riguardare fatti “estranei” all’adempimento della prestazione.

A tal punto è bene precisare che la violazione di tali prescrizioni è punita con le sanzioni previste dall’art. 38 Statuto Lavoratori.

Infatti, anche dopo l’intervento del D.Lgs. 196 del 2003, la fattispecie permane penalmente illecita, per effetto dell’espresso richiamo contenuto nell’art. 171 del Decreto, secondo cui “la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 113 e all’articolo 4, primo e secondo comma, della Legge 20 maggio del 1970 n. 300, è punita con le sanzioni di cui all’art. 38 della Legge n. 300 del 1970”.

Ciò posto, il personale ispettivo può irrogare prescrizioni obbligatorie, quali individuazione delle irregolarità, con la relativa richiesta di regolarizzazione del comportamento datoriale; il quale avrà la facoltà alternativa di raggiungere   un accordo con le rappresentanze sindacali o nella rimozione degli impianti e delle apparecchiature illecitamente installate.

Infine, non trattandosi di un reato “proprio”, del quale potrebbe essere imputabile il solo datore di lavoro, la contravvenzione in questione è idonea a colpire anche il comportamento dei soggetti deputati al controllo a distanza o comunque addetti all’utilizzo delle apparecchiature e degli impianti.

Avv. Andrea Paolillo, Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico