Guida con patente sospesa
La sospensione della patente di guida può avere una duplice natura: “sanzionatoria o cautelare”.
Natura sanzionatoria: tende a reprimere comportamenti illeciti particolarmente gravi, che impongono l’interdizione alla guida; in genere essa ha natura accessoria rispetto alla sanzione principale prevista per l’illecito (amministrativo o penale), ed in tale fattispecie il regime sanzionatorio (per la circolazione con patente sospesa) è disciplinato dall’art. 218, comma 6, del Codice della Strada, che prevede la sanzione amministrativa da 2.004 a 8.017 euro, oltre alle sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi (in caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, è prevista la confisca amministrativa del veicolo), ciò nella previsione di:
- sospensione a tempo determinato a seguito dell’accertamento della guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lettere a, b e c);
- sospensione a tempo determinato a seguito dell’accertamento della guida in stato di alterazione dovuta all’uso di stupefacenti (art. 187);
- sospensione cautelare disposta dal prefetto fino all’esito dell’esame di revisione, in caso di guida in stato di ebbrezza con tasso superiore a 1,5 g/l;
- sospensione cautelare disposta dal prefetto fino all’esito dell’esame di revisione, in caso di guida in stato di alterazione dovuta all’uso di stupefacenti.
Natura cautelare: è invece legata a situazioni di fatto che indicano o lasciano presumere il venir meno dei requisiti psico-fisici o di abilitazione tecnica alla guida ed in tal caso trova applicazione l’art. 128, comma 2, del C.d.S., circostanza che ricorre:
- se nei casi prescritti il titolare di patente di guida non si sottopone, nei termini indicati, agli accertamenti psico-fisici o di idoneità alla guida, dal giorno successivo alla scadenza è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti con esito favorevole; la patente è sospesa senza necessità di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto;
- la circolazione durante il periodo di sospensione della patente comporta la sanzione pecuniaria da 164 a 663 euro e la sanzione accessoria della revoca della patente di guida.
- Per ragioni di coerenza sistematica la procedura e il regime sanzionatorio sopra indicato si applicheranno in tutte le ipotesi di sospensione cautelare finché il titolare non dimostri di aver recuperato l’idoneità psico fisica o tecnica cioè:
- sospensione disposta in caso di mancata sottoposizione a visita medica ordinata dal prefetto a seguito di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti qualitativi dello stato di ebbrezza (art. 186, comma 7, terzo periodo);
- sospensione disposta in caso di mancata sottoposizione a visita medica ordinata dal prefetto a seguito di guida in stato di ebbrezza con tasso compreso tra 0,51 e 1,5 g/l (art. 186, comma 8);
- sospensione disposta in caso di mancata sottoposizione a visita medica ordinata dal prefetto a seguito di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti qualitativi dello stato di alterazione dovuto all’uso di stupefacenti (art. 187, comma 8, terzo periodo);
- sospensione disposta in caso di mancata sottoposizione agli esami di idoneità tecnica per perdita totale dei punti della patente (art. 126-bis, comma 6);
- g) ogni provvedimento di revisione dall’ufficio provinciale della MCTC diretto ad accertare la permanenza dell’idoneità tecnica.
Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico