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IRAP – raddoppio termini accertamenti – illegittimità

Il raddoppio dei termini per “l’accertamento extra time”, che si verifica in caso di violazione di norme tributarie che comportano obbligo di denuncia penale, non si applica per l’imposta regionale sulle attività produttive (cd. IRAP). 

Infatti, le dichiarazioni che costituiscono oggetto materiale dei reati di cui al D. Lgs. n. 74/2000, riguardano solamente le imposte sui redditi e l’IVA. 

Ne discende che, non trattandosi di una vera e propria imposta sui redditi, le violazioni relative alla IRAP non assumono alcun rilievo penale, con la conseguenza che non può applicarsi in tali casi il raddoppio dei termini entro i quali eseguire l’accertamento fiscale.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico