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Rimborso IRAP – decorrenza

Deve ritenersi mancante il presupposto della imposta sulle attività produttive, nel caso di una attività professionale o autonoma, e/o di piccola impresa, che sia svolta, in assenza di elementi di organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto. 

La giurisprudenza tende ad escludere il pagamento dell’imposta, per i lavoratori autonomi privi di autonoma organizzazione, ammettendo il rimborso della stessa ove questi l’abbiano già pagata. 

Sarebbe infatti irrilevante il fatto che tali attività ai fini delle imposte sul reddito siano qualificate come redditi d’impresa, ben potendo le stesse essere svolte anche senza organizzazione. 

Il requisito “dell’autonoma organizzazione”, la quale non deve essere intesa in senso soggettivo, come auto-organizzazione creata e gestita dal professionista senza vincoli di subordinazione, ma in senso oggettivo, come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, risultante dall’aggregazione di beni strumentali e/o di lavoro altrui. 

Tale requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito, deve ritenersi sussistente quando il contribuente: 

  1. sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; 
  2. impieghi beni strumentali eccedenti, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. 

Il termine ex art. 48 d.P.R. 602/1973 per chiedere il rimborso dell’IRAP decorre, per gli acconti, non dalla data del versamento del saldo (data fino alla quale l’acconto, parametrato sull’imponibile dell’anno precedente, è incerto), ma dalla data del versamento, se il ricorrente assume di essere stato in una situazione soggettiva di esenzione dall’imposta, e quindi non contesta il “quantum”, ma “l’an”. La possibilità di richiedere il rimborso sussiste, in questo caso, sin dal giorno del versamento dell’acconto e non da quello del versamento del saldo, quando è divenuto certo l’importo dovuto. 

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico