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Sanzioni – incertezza oggettiva

Sono inapplicabili le sanzioni tributarie in caso di “incertezza oggettiva” della norma tributaria.

Il contribuente è, infatti, esonerato dalla responsabilità amministrativa tributaria ogniqualvolta sussista una condizione, rilevabile unicamente dal giudice, di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, a nulla rilevando l’intervento chiarificatore dell’Amministrazione finanziaria a distanza di anni dall’entrata in vigore della norma incerta.

La “certezza del diritto”, intesa come capacità predittiva della norma e come prevedibilità, da parte del soggetto, delle conseguenze giuridiche delle proprie azioni, rappresenta uno dei principi fondamentali su cui si fondano i moderni ordinamenti giuridici.

In pratica, certezza del diritto vuol dire “chiarezza, perfetta e precisa conoscibilità delle leggi”.

Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992 le C.T. possono, quindi, disapplicare le sanzioni non penali, previste dalle leggi tributarie, quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

A sua volta anche il D.Lgs. n. 472/1997, mutuando dal codice penale il c.d. principio della personalità, prevede all’art. 6, comma 2, la non punibilità dell’autore della violazione quando essa è stata determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.

Infine, l’art. 10, comma 3 della L. n. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente) ribadisce la non applicabilità delle sanzioni in caso di incertezza normativa, chiarendo che “in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria”.

L’incertezza normativa oggettiva, quale causa di esenzione dalla responsabilità tributaria, richiede una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria.

Tale situazione è ravvisabile ogni qualvolta dalla disposizione incerta derivi uno stato di insicurezza ed

equivocità del risultato cui miri la stessa.

In altre parole, l’incertezza obiettiva non coincide con la totale assenza di significato della norma, ma sussiste quando, dopo un’attività interpretativa “metodicamente corretta”, non è possibile eliminare ugualmente l’equivoca pluralità di significati estrapolabili dalla norma.

Non solo, a tale incertezza oggettiva è necessario giungere tramite un procedimento di interpretazione normativa non riferibile né ad un generico contribuente, o a contribuenti “medi” (intendendosi quei particolari contribuenti che, per la loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata), nè tanto meno all’Amministrazione finanziaria, la quale sicuramente rappresenta un interprete “qualificato” delle disposizioni fiscali, per cui l’unico parametro soggettivo di riferimento è il giudice.

Ciò significa che l’incertezza può essere qualificata come oggettiva solo se si identifichi nel dubbio interpretativo di quell’unico soggetto, cui istituzionalmente compete il potere di creare, per via d’autorità quella certezza giuridica che gli altri soggetti dell’ordinamento non sono riusciti a creare.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico

Avv. Paola Michelini Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico