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Prova della notifica dell’atto di pagamento

Il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 comma 2, prevede che la notifica da parte del concessionario della cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo avvenga tramite il ricorso ad apposito modello ministeriale, contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Il modello così previsto, approvato con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze del 28 giugno 1999, prevede la relata di notifica come parte della cartella da separare all’atto della consegna della stessa al destinatario, sicché al contribuente viene consegnato in busta chiusa l’originale della cartella e non una copia della stessa.

La relata di notifica, posta all’esterno della busta, è compilata, dalla “finestra” in cui è contenuta, a ricalco sull’originale da consegnare e poi staccata per la consegna all’agente per la riscossione. In questa matrice deve ravvisarsi la prova della notifica dell’atto di pagamento.

Qualora nella copia notificata della cartella esattoriale manchi l’indicazione della data di consegna dell’atto al destinatario, si determina una nullità insanabile della notifica ed ogni eventuale opposizione tardiva non sarà in grado di rimuoverla.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico