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ICI – illegittimità

L’avviso di accertamento ICI è inattendibile se il valore dell’immobile risulta determinato non per le sue specifiche caratteristiche ma secondo criteri di stima che il Comune ha adottato indistintamente per un’intera zona del territorio.

Deve essere dichiarato nullo per carenza di motivazione, in via preliminare e senza entrare nel me rito, l’atto di rettifica del valore di un’area fabbricabile che non contenga gli elementi necessari a ricostruire il percorso logico seguito dal Comune per rideterminare il valore dell’area e che rinvii altresì a criteri e parametri contenuti in una delibera comunale non allegata all’atto.

È altresì illogica la motivazione nella quale si contesti al contribuente di non essersi adeguato ai criteri ed i parametri contenuti in una delibera comunale non ancora entrata in vigore nel periodo di imposta accertato.

Per la determinazione della base imponibile ICI, è corretto fare riferimento al prezzo pattuito nel contratto di compravendita dell’area edificabile.

Sono nulli i provvedimenti impositivi adottati in violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente in quanto gli elementi, le informazioni e le menzioni necessarie contemplate dalla citata disposizione hanno lo scopo di assicurare il rispetto della chiarezza e motivazione degli atti tributari e del principio del buon andamento della P.A.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico