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Fabbricati rurali – ICI

I fabbricati dichiarati rurali nella domanda di variazione catastale vanno assoggettati all’ICI per 5 (cinque) annualità anteriori a quella di presentazione della domanda.

Ai fini dell’ICI il riconoscimento della ruralità dei fabbricati ha effetto retroattivo, se i contribuenti interessati hanno presentato nei termini la domanda di variazione catastale per l’attribuzione della cat. A/6 (fabbricati abitativi) e D/10 (fabbricati strumentali).

Per i fabbricati strumentali, infatti, non è rilevante l’identità tra titolare della costruzione e titolare del fondo agricolo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci.

Non richiede accertamento specifico circa la sussistenza del requisito di ruralità, l’immobile il cui accatastamento in Categoria D10, risulti documentato e non contestato.

La disposizione di cui all’art. 23 comma 1 bis, del D.L. 207/2008 dispone che, ai fini ICI “non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorono i requisii di ruralità” di cu all’art. 9 del D.L. 557/1993.

Norma che, dal suo tenore, si evince essere di interpretazione autentica.

Per effetto della natura di interpretazione autentica della norma e per l’effetto della sentenza emessa dalla Cassazione SS.UU., n. 18565/2009, l’esclusione dell’ICI per i fabbricati e terreni rurali deve essere applicata anche agli anni precedenti il 2008 limitatamente agli immobili rurali classificati in categoria A6 per le unità abitative e D/10 per gli immobili strumentali alle attività agricole.

Ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili deve farsi riferimento a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici, pertanto il terreno classificato come area edificabile in base al Piano regolatore non può essere considerato un terreno agricolo ai fini dell’ICI, per il solo fatto di essere coltivato come area agricola.

Le agevolazioni ICI, previste per le persone fisiche “coltivatori diretti” e “imprenditori agricoli professionali” (IAP) che conducono i terreni agricoli, si applicano anche alle società semplici agricole.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico