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Imposta di registro

L’imposta di registro è un’imposta dovuta per la registrazione di determinati atti giuridici.

Si presenta come tributo avente natura di:

  • tassa: quando è correlata all’erogazione di un servizio da parte della Pubblica Amministrazione;

  • imposta: quando è determinata in proporzione al valore economico dell’atto o del negozio.

Il legislatore pone quale presupposto dell’Imposta di registro la richiesta della registrazione dell’atto o del negozio.

In virtù di tale presupposto gli atti rilevanti si articolano in: “atti soggetti a registrazione in termine fisso – atti soggetti a registrazione in caso d’uso – atti non soggetti a registrazione”.

Atti soggetti a registrazione in termine fisso: sono quegli atti per i quali alcuni soggetti (contraenti, notai, etc..) devono obbligatoriamente presentare la richiesta di registrazione entro i seguenti giorni dalla data più vecchia tra quella dell’atto e quella dell’inizio del contratto:

– 30 per le locazioni e per gli atti telematici stipulati da ufficiali roganti;

– 20 per altri atti formati in Italia;

– 60 per altri atti formati all’estero.

Tali atti sono:

  • gli atti scritti indicati nella tariffa, aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale;
  • i contratti verbali di locazione e affitto di beni immobili esistenti in Italia, di trasferimento, affitto, nonché di costituzione o trasferimento  di diritti reali di godimento, relativamente ad aziende esistenti in Italia;
  • operazioni societarie come: istituzione o trasferimento in Italia della sede legale o amministrativa di enti o società estere, costituzione, conferimenti, aumenti di capitale sociale, fusioni, scissioni, ecc.
  • datti formatisi all’estero e aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di beni immobili o la costituzione o trasferimento di altri diritti reali o la locazione o affitto di beni immobili o aziende situate nel territorio dello Stato.

Atti soggetti a registrazione in caso d’uso: in questa ipotesi la richiesta di registrazione non si configura quale obbligo ma onere, affinché si possa trarre interesse dal suo “uso”.

L’atto non può essere usato se non viene prima effettuata la registrazione e pagata l’imposta.

Il “caso d’uso” si ha quando l’atto è depositato presso le cancellerie giudiziarie e viene applicata l’imposta nel momento in cui l’atto viene prelevato al fine di svolgere tramite esso un’attività amministrativa.

Non si applica l’imposta in caso d’uso:

  • per ottemperare ad obbligo della P.A. nei casi previsti della legge;
  • in un giudizio civile, penale, amministrativo;
  • per supportare una domanda di insinuazione al passivo fallimentare.

Si applica invece nei seguenti casi:

  • atti individuati mediante rinvio ad altre disposizioni, formati mediante corrispondenza (incontro di volontà delle parti);
  • scritture private non autenticate con oggetto di cessione di beni/ prestazione di servizi soggetti a l’IVA.

La registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo.

Per i contratti di locazione a canone concordato, riguardanti immobili che si trovano in uno dei Comuni “ad elevata tensione abitativa”, è prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro. In sostanza, il corrispettivo annuo da considerare per il calcolo dell’imposta va assunto per il 70%.

Il versamento per la prima annualità non può essere inferiore a 67 euro.

Il locatore e il conduttore rispondono in solido del pagamento dell’intera somma dovuta per la registrazione del contratto.

Sul deposito cauzionale versato dall’inquilino non è dovuta l’imposta di registro. Se però il deposito è pagato da un terzo estraneo al rapporto di locazione, va versata l’imposta nella misura dello 0,50%.

Per i contratti che durano più anni (pluriennali) si può scegliere di:

  • pagare, al momento della registrazione, l’imposta dovuta per l’intera durata del contratto (2% del corrispettivo complessivo);
  • versare l’imposta anno per anno (2% del canone relativo a ciascuna annualità, tenendo conto degli aumenti Istat), entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità.

Chi sceglie di pagare per l’intera durata del contratto ha diritto a uno sconto, che consiste in una detrazione dall’imposta dovuta pari alla metà del tasso di interesse legale (0,5% per il 2015 e 0, 2% a partire dal 1° gennaio 2016) moltiplicato per il numero delle annualità.

Se il contratto viene disdetto prima del tempo e l’imposta di registro è stata versata per l’intera durata, spetta il rimborso dell’importo pagato per le annualità successive a quella in cui avviene la disdetta anticipata del contratto.

Quando si sceglie di pagare annualmente, l’imposta per gli anni successivi può anche essere di importo inferiore a 67 euro.

Anche per la proroga del contratto di locazione di immobile a uso abitativo è possibile pagare la imposta in unica soluzione oppure anno per anno.

Per le risoluzioni e le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani con durata di più anni, l’imposta si paga nella misura fissa di 67 euro.

Negli altri casi (per esempio, locazione di immobili non urbani), l’imposta si applica ai canoni ancora dovuti nella misura del 2% o dello 0,5% se si tratta di fondi rustici.

Per ogni copia da registrare, l’imposta di bollo è pari a 16 euro ogni 4 facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 100 righe.

Un accertamento di maggior imposta ai fini di registro ben può essere messa a base del computo di una plusvalenza imponibile ai fini Irpef. I principi relativi alla determinazione del valore di un bene trasferito in proprietà sono diversi a seconda dell’imposta che si debba applicare, posto che anche quando si discute di imposta di registro si ha riguardo al valore di mercato del bene, mentre quando si discute di una plusvalenza occorre verificare la differenza realizzata tra il prezzo di acquisto ed il prezzo reale di cessione, ma ciò non impedisce che l’A.F. possa avvalersi delle presunzioni semplici, salvo diversa dimostrazione contraria.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico

Avv. Paola Michelini Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico