Cartella di pagamento bollo veicoli
L’obbligo di pagamento della tassa degli autoveicoli, è il relativo possesso.
Detto possesso viene annotato al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
L’attribuzione e la riscossione della tassa automobilistica, ex art. 7, comma 3, L. 99/2009, spetta alla Regione in cui è situata la residenza del proprietario del veicolo.
Ne deriva, pertanto, che nel caso di vendita, non seguita dall’annotazione al PRA, l’effettivo proprietario è tenuto a rifondere al venditore tutte le somme da questi pagate a titolo di tassa di proprietà.
Tale obbligo di pagamento, non viene meno ove il venditore non abbia consegnato all’acquirente la dichiarazione di vendita, con sottoscrizione autenticata (necessaria per l’annotazione al PRA), poiché tale omissione, pur costituendo inadempimento contrattuale, non impedisce l’uso del mezzo e, quindi, la realizzazione del presupposto impositivo nei confronti dell’acquirente.
L’ente impositore, deve notificare, prima della cartella di pagamento, “l’avviso di accertamento”, ed in tal caso, il termine per la riscossione del bollo auto è di 2 (due) anni da detta notificazione.
Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico Cisl Cultura