Avviso di accertamento
L’avviso di accertamento, emesso dall’A.F., è un atto amministrativo di natura provvedimentale, per cui deve essere motivato sin dall’origine, indipendentemente dalla posizione che sarà assunta dal destinatario, ex art. 7 L. 212/00, avendo, infatti, mero carattere di provocatio ad opponendum, così da consentire la conoscenza e le ragioni della pretesa erariale nei suoi elementi essenziali, quindi, alla luce del principio costituzionale di buona amministrazione ed imparzialità, diversamente non viene consentito al contribuente di potere contestare efficacemente l’an ed il quantum debeatur richiesto.
Ciò anche al fine di “circoscrivere la materia del contendere”, la cui prova sarà in cura dell’A.F. (ex art. 23 e 32 D.Lgs 546/92), che non potrà, poi, da questa discostarsi modificandola in giudizio, potendo, infatti, allegare solo nuovi elementi di prova, nel corso del giudizio, e solo per contrastare i motivi del contribuente, laddove vi sia contestazione.
Detta pretesa tributaria trova così legittimità nella formazione procedimentalizzata di una “decisione partecipata mediante la promozione del contraddittorio”, che sostanzia il principio di leale collaborazione tra amministrazione e contribuente anche nella “fase precontenziosa e/o endoprocedimentale”.
Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell’emanazione di questo atto, realizza l’inalienabile diritto di difesa del contribuente, presidiato dall’art. 24 Cost., e il buon andamento dell’amministrazione, presidiato dall’art. 97 Cost.
E’, pertanto, nullo l’atto impositivo che:
- non indica, né motiva, sugli standard utilizzati, poiché il solo scostamento dagli standard è insufficiente a sorreggere la pretesa tributaria.
- Infatti, l’accertamento tributario standardizzato mediante applicazione dei parametri, e/o degli studi di settore, costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato, rispetto agli standard, in sé considerati meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività, ma nasce solo in esito al contraddittorio, da attivare obbligatoriamente da parte dell’A.F., pena la nullità dell’accertamento.
- nulla motiva l’A.F. in ordine alle ragioni ed alle considerazioni esposte dal contribuente in sede di memorie difensive al prodromico processo verbale di constatazione, presentate ai sensi dell’art. 12, comma 7, della Legge 212/2000, se l’Ufficio si limiti a riprodurre, pedissequamente, le considerazioni sviluppate nel processo verbale di constatazione.
- fondato sull’applicazione degli studi di settore, se la divergenza, tra ricavi accertati e quelli dichiarati, abbia ragione nella “crisi economica generalizzata a livello nazionale”, quindi anche nel territorio relativo del contribuente, che ha comportato una flessione del livello medio dei prezzi, con consequenziale perdita della clientela e, quindi, del fatturato reale.
- basato sull’applicazione degli Studi di settore, se non risulta integrata “la grave incongruenza”, richiesta dalla norma ai fini dell’applicabilità di tale strumento accertativo.
- riporta solo una “presunzione di antieconomicità della gestione”, senza la contestazione dell’inattendibilità della contabilità e senza fornire alcuna prova contraria che smentisca le risultanze del bilancio aziendale.
- provveda all’applicazione degli studi di settore pur se lo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli presunti sia di “lieve entità”.
E’, invece, da ritenersi “insufficiente”, per sconfessare gli studi di settore:
- la mera presentazione, da parte del contribuente, di una memoria scritta, in cui si sia limitato, però, alla mera descrizione della sua situazione economica-finanziaria, null’altro argomentandosi a difesa dell’accertamento.
- basato dall’A.F. sul solo scostamento tra redditi dichiarati e gli standard, laddove, il contribuente, abbia omesso di presentarsi, personalmente, e/o a mezzo di delegato, al contraddittorio instaurato dall’A.F., poichè, in tal caso, non vengono contraddette le ragioni portate dall’A.F. a legittimare l’accertamento, per cui ne deve sopportare, poi, le conseguenze (nel senso che l’ufficio potrà motivare l’accertamento sulla solo base dell’applicazione dei parametri).
L’avviso di accertamento, salva la ricorrenza di specifiche e motivate ragioni d’urgenza, non può essere emesso, a pena di nullità, prima della scadenza del termine di 60 gg. dal rilascio della copia del pvc di chiusura delle operazioni da parte dell’organo di controllo.
Preme, infine, evidenziare che, ai fini delle attività di riscossione, dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di accertamento, relativi alle tasse (imposte sui redditi, irap, iva) dovute per periodi di imposta dal 2007 in poi, diventano “esecutivi” e si sostituiscono alla cartella esattoriale, che, quindi, non viene più notificata, con passaggio diretto, in caso di mancato pagamento, alle azioni esecutive (es. fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca, pignoramento, etc.).
Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico