Accertamento automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. 602/73 – Avviso bonario
La scelta di non fornire adeguato “avviso” al contribuente è plausibile “soltanto quando l’errore”, evidenziato dal Fisco, “sia rilevabile ictu oculi a seguito di mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate.
Laddove, invece, sia necessaria un’indagine interpretativa della documentazione, ovvero una valutazione giuridica della norma applicata, allora è necessario “un atto d’accertamento esplicitamente motivato”, il quale soltanto è idoneo a rendere edotto il contribuente del processo logico seguito dall’Amministrazione nella diversa determinazione dell’imponibile ed a metterlo in condizione di potersi adeguatamente difendere.
L’Amministrazione finanziaria non può disconoscere, mediante la procedura di controllo automatizzato di cui all’art. 36-bis del DPR 600/73, un credito d’imposta derivante da un’annualità precedente per la quale era stata omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per il disconoscimento di crediti d’imposta, che traggono origine da annualità per cui è stata omessa la dichiarazione, occorre notificare un apposito avviso di accertamento motivato, non essendo possibile procedere a rettifica in sede di liquidazione automatica, con conseguente diretta iscrizione a ruolo delle somme dovute.
Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa all’esito di una liquidazione effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del DPR n. 600/1973 essa rappresenta il primo ed unico atto attraverso il quale il contribuente viene informato della pretesa fiscale.
In tal caso, è indispensabile che la cartella contenga tutti gli elementi al fine di rendere edotto il contribuente delle ragioni della pretesa.
Tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell’imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonché qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima.
Trattandosi di iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato effettuato sulla base dei dati indicati dal contribuente, la comunicazione di irregolarità è finalizzata solo ad evitare la reiterazione degli errori e a consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, ex art. 36 bis D.P.R. 600/73 e art. 54 bis D.P.R. 633/72.
La mancata notifica della comunicazione di irregolarità non spiega alcun effetto sulla validità della cartella ma consente al contribuente di beneficiare delle sanzioni ridotte, che nel caso sono del 10%.
La procedura automatizzata di cui agli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 può essere adottata solo ove sia necessario un controllo meramente cartolare della dichiarazione, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o quando sia necessaria una semplice correzione di errori materiali o di calcolo.
Per contro, è necessario procedere mediante avviso di accertamento qualora sorga la necessità di risolvere questioni giuridiche, e/o esaminare atti diversi dalla dichiarazione stessa.
La procedura automatica può essere utilizzata qualora vi sia bisogno di “ridurre i crediti d’imposta, esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge, ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione”.
Comunque, sempre il comma 2, dell’art. 36-bis del DPR 600/73 parla chiaro: “il controllo automatico può avvenire solo sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria”.
La negazione della detrazione nell’anno in verifica di un credito dell’anno precedente, per il quale la dichiarazione era stata omessa, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica verifiche e valutazioni giuridiche, dovendo ritenersi che il disconoscimento dei crediti e l’iscrizione della conseguente maggiore imposta devono, pertanto, avvenire previa emissione di motivato avviso di accertamento.
Nel caso dell’accertamento, la riscossione può avvenire solo per un terzo degli importi a titolo di imposta e per nessuna somma a titolo di sanzione sino alla sentenza di primo grado.
Inoltre, il contribuente gode di maggiori garanzie sotto il profilo motivazionale del provvedimento.
In sede di controllo, ex art. 36 bis D.P.R. 600/73 e art.54 bis D.P.R. 633/72, laddove l’Ufficio abbia rilevato il mancato pagamento, può, senza comunque averne obbligo, comunicare al contribuente tale irregolarità accertata, affinché, questi, possa provvedere al pagamento della somma, entro 30 giorni da tale comunicazione, così da potere usufruire della riduzione di 1/3 delle sanzioni relative.
Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico