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Art. 36 ter D.P.R. 600/73 – motivazione

La procedura di cui all’art. 36-ter del D.P.R.  600/73, diversamente da quella delineata all’art. 36-bis, D.P.R. 600/73, attiene l’effettuazione di controlli su dati e documenti esterni rispetto al mero contenuto cartolare della dichiarazione, che si risolvono, spesso, nell’accertare la veridicità di ciò che in essa è riportato e non la mera sussistenza di errori di calcolo o di omissioni.

L’articolo 36-ter D.P.R. 600/73 stabilisce che gli uffici periferici dell’A.F. possono procedere, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta.

Gli uffici fiscali, quindi, possono:

  1. escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d’imposta;
  2. escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti;
  3. escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti;
  4. determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni ed ai documenti richiesti ai contribuenti;
  5. liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche ed i maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati;
  6. correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.

Ai fini del controllo delle suddette dichiarazioni, il contribuente (o il sostituto d’imposta) può essere invitato, telefonicamente e/o in forma scritta e/o per via telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione, e/o difformi dai dati forniti da terzi.

L’esito del controllo formale viene comunicato al contribuente (o al sostituto d’imposta) con il riporto dell’indicazione sui motivi che hanno dato luogo alla rettifica di cui alle lett.a-b-c-d-e-f., di cui sopra detto, così da consentirsi la possibilità al contribuente (o il sostituto d’imposta) di procedere anche alla segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati e/o erroneamente valutati in sede di controllo formale, entro i 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento di tale comunica= zione, come ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15311 del 04/07/2014.

La funzione di garanzia svolta dalla comunicazione, che rappresenta a tutti gli effetti un atto amministrativo istruttorio relativamente a somme non ancora iscritte a ruolo, permette, quindi, un dovuto e reale dialogo tra le parti e, quindi, assolve ad un corretto diritto delle ragioni portate dalle parti (così che, in caso di errore la A.F., potrà esercitare il proprio potere di autotutela), principi che, laddove non rispettati, determinano la nullità dell’iscrizione a ruolo, come ribadito anche dalla Corte di Cassazione.

Va comunque da sé che l’Agente della riscossione, nelle ipotesi di cui all’art. 36-ter D.P.R. 600/73, deve notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo e/o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ex art. 25, comma 1, lett. b), D.P.R.  602/73.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico