L’accordo Stato – Regioni del 7 luglio 2016 – Formazione RSPP
L’Accordo Stato – Regioni del 7 luglio 2016 riguarda principalmente la formazione degli Rspp e Aspp (definizione dei contenuti minimi, delle ore di aggiornamento) ma ha una valenza trasversale in quanto al suo interno sono indicate alcune importanti modifiche per la formazione di tutte le figure aziendali.
Per quanto riguarda la formazione RSPP e ASPP il percorso formativo per il conseguimento dell’abilitazione si compone di 3 moduli:
- MODULO A: corso base di 28 ore propedeutico allo svolgimento della funzione di RSPP e ASPP. La durata non è comprensiva delle verifiche di apprendimento finali.
- MODULO B: corso connesso alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all’attività lavorativa. Il modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP.
Oltre alle 48 ore comuni previste per tutti i settori produttivi sono previsti 4 moduli di specializzazione per i settori Agricoltura (12h), Costruzioni (16h), Sanità (12h), Chimico (16h).
La durata non è comprensiva delle verifiche di apprendimento finali.
- MODULO C: corso di specializzazione di 24 ore con credito formativo permanente per le sole funzioni di RSPP.
La durata non è comprensiva delle verifiche di apprendimento finali.
Per quanto attiene invece l’aggiornamento, l’Accordo fissa 20 ore nel quinquennio per gli ASPP e 40 ore nel quinquennio per gli RSPP.
E’ data la possibilità di svolgere tutto il monte ore in modalità e-learning o di svolgerne il 50% attraverso la partecipazione a convegni.
Le principali novità che interessano, invece, ogni azienda sono:
- DEFINIZIONE DEI SOGGETTI FOMATORI AUTORIZZATI.
Viene eliminato qualsiasi riferimento agli enti bilaterali quali soggetti formatori e viene chiarito che cosa si intende per rappresentatività delle associazioni datoriali, sindacali ed organismi paritetici.
- ORE FORMATIVE DEL DATORE DI LAVORO – RSPP STABILITE IN BASE AI REALI RISCHI AZIENDALI.
Le ore di formazione del datore di lavoro che intende svolgere direttamente il ruolo di rspp saranno stabilite sulla base dei reali rischi aziendali.
Pertanto, se all’interno di una azienda con codice Ateco a rischio medio/alto tutti i lavoratori svolgono attività a rischio basso, il datore di lavoro potrà frequentare il corso a rischio basso (es. 16 ore invece di 32 o 48).
La previsione sopra riportata vale anche per situazioni opposte da rischio basso a rischi medio alti.
- NUOVI CRITERI DELLA FORMAZIONE E-LEARNING.
La formazione e-Learning (da realizzarsi secondo i criteri previsti nell’allegato II) è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato – Regioni o dalla contrattazione collettiva.
Nelle aziende classificate a rischio basso è data la possibilità di svolgere anche la formazione specifica in modalità e-learning. Permane comunque in capo al datore di lavoro l’obbligo di integrare detta formazione con eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.
E’ vietato il ricorso all’e-learning e alla fad per la formazione degli addetti antincendio, degli addetti primo soccorso e, salvo diversa indicazione nei CCNL, degli RLS.
Gli attestati di frequenza dei corsi effettuati in modalità e-learning dovranno essere consegnati direttamente dall’organismo erogatore ai discenti, anche su supporto informatico.
- CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE.
L’Obbligo di formazione e addestramento è a carico del somministratore, eventuali deroghe a tali obblighi possono essere indicate nel contratto stipulato tra le parti; resta a carico dell’utilizzatore l’onere di formare il lavoratore sulle proprie procedure specifiche.
- CREDITI FORMATIVI ED ESONERI PER CONTENUTI ANALOGHI:
Per evitare la sovrapposizione e la ripetizione di contenuti formativi, in ottemperanza all’art. 32 co 1 lett c) della L. 98/2013 è stata redatta una tabella dettagliata degli esoneri totali o parziali per tutti i soggetti della sicurezza sia per i corsi di formazione che per i corsi di aggiornamento.
- REQUISITI DEI DOCENTI:
I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013, emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m – bis), del D.Lgs 81/08.
La qualifica riguarda tutti i docenti coinvolti. In precedenza, tale requisito era previsto solo per la formazione generale, specifica, dirigenti, preposti, ora è estesa a tutte le materie riguardanti la sicurezza del lavoro tranne primo soccorso ed antincendio.
Ing. Francesco Mingolla Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico