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Reclamo: mediazione tributaria

Con decorrenza dal 1° gennaio 2016, il reclamo finalizzato alla mediazione (ex art. 17- bis del D. Lgs 156/2015), con valore non oltre € 20.000,00 (esteso ora ad € 50.000,00), riguarda tutte le controversie, indipendentemente dall’ente impositore (finora l’istituto era riservato alle sole cause dell’Agenzia delle Entrate), estendendosi anche alle controversie catastali (classamento, rendite ecc.), ed includendosi gli atti notificati dall’Agente della riscossione.

Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo, per cui può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

Il limite attuale di € 50.000,00 deve essere determinato con riferimento a ciascun atto impugnato e all’importo chiesto a titolo di tributo (con esclusione di sanzioni e interessi ed eventuali contributi previdenziali).

L’istanza di mediazione tributaria (o reclamo), che diventa condizione di procedibilità della eventuale e successiva azione giudiziaria, è indipendente dal fatto che si eccepiscano vizi di merito (tipici cioè della cartella) oppure vizi propri dell’atto (il provvedimento presupposto emesso cioè dall’ente impositore).

In buona sostanza, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (cartella di pagamento, e/o preavviso di fermo, e/o comunicazione di iscrizione di ipoteca, etc.), il contribuente che intende proporre impugnazione al giudice dovrà attivare la mediazione notificando un atto all’Agente della riscossione, in carta semplice e con esenzione da bollo o altre tasse (come il contributo unificato).

Anche le controversie proposte avverso atti reclamabili possono essere oggetto di conciliazione.

Non sono reclamabili esclusivamente gli atti di valore indeterminabile e gli atti di recupero di aiuti di Stato, di cui all’art. 47-bis.

E’ sempre ammessa la conciliazione giudiziale.

Il ricorso diventa procedibile solo una volta trascorso il tempo utile (novanta giorni, oltre la sospensione feriale dei termini) ad esperire la procedura amministrativa volta alla composizione della lite.

Al reclamo vanno allegati i documenti necessari alla decisione (l’atto impugnato innanzitutto).

Con il reclamo si introduce una fase di contraddittorio, finalizzata alla revisione dell’atto da parte dell’Agente della riscossione, e/o alla definizione alternativa della controversia, potendo le parti addivenire ad un accordo di mediazione (sia su iniziativa del contribuente che dell’Agente della riscossione), che ridetermina la pretesa impositiva.

L’Agente della riscossione avrà 90 (novanta) giorni di tempo per decidere se annullare l’atto reclamato, accogliere la proposta di mediazione, oppure respingere il reclamo.

Durante i 90 (novanta) giorni di tempo, che l’Agente della riscossione ha per procedere a decidere se accogliere o meno il reclamo, l’esecuzione forzata è sospesa.

La costituzione in giudizio, qualora il tentativo di mediazione non abbia avuto effetto, può essere effettuata solo nei 30 giorni successivi allo spirare del novantesimo anzidetto.

Se l’Agente della riscossione, invece, ritiene di accogliere la proposta di mediazione presentata dal contribuente, con la proposizione del reclamo, invita il contribuente a sottoscrivere il relativo accordo di mediazione, nel modo che risulti più celere ed efficace, senza bisogno di particolari formalità.

Qualora la procedura amministrativa di reclamo abbia esito positivo, la mediazione si perfeziona con il versamento (entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti), dell’intero importo, ovvero della prima rata.

La norma opera, poi, una distinzione sulla conciliazione, laddove avvenga:

a) fuori udienza: in tal caso, una delle parti può presentare un’istanza congiunta contenente la proposta di conciliazione, alla quale l’altra abbia preventivamente aderito.

Il deposito per tale proposta deve avvenire non oltre l’ultima udienza di trattazione del giudizio di primo, e/o secondo grado;

b) in udienza: in tal caso, una delle parti può presentare istanza entro 10 giorni liberi prima della data di trattazione.

Per quanto riguarda la rateazione delle somme dovute sono state uniformate le regole della mediazione con quelle dell’accertamento con adesione e pertanto si potranno ottenere fino ad un massimo di otto rate trimestrali che potrebbero arrivare fino a sedici qualora le somme dovute superino € 50.000,00 (cinquantamila).

Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l’accertamento con adesione (art. 8 del D.lgs. n. 218/97).

Quando la mediazione ha per oggetto rimborsi d’imposta, la stessa si perfeziona sin dal momento della sottoscrizione dell’accordo.

Detto accordo deve contenere l’indicazione delle somme dovute, con i termini e le modalità di pagamento, e costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

Le notifiche del procedimento di mediazione possono essere effettuate tramite PEC.

In tal caso la notifica si perfeziona per il mittente con l’invio al proprio gestore della PEC, il quale rilascia apposita ricevuta di accettazione e conferma della ricezione del documento, e per il destinatario nel momento in cui il documento è reso disponibile nella casella di posta elettronica.

La conciliazione è stata estesa anche all’appello, prevedendosi, in tal caso, una riduzione delle sanzioni al 50%.

Si applica la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto di ogni anno e durante tale fase il ricorso non è tecnicamente procedibile, nel senso che anche qualora il contribuente o il suo difensore effettuassero la costituzione in giudizio la commissione deve rinviare la trattazione della causa per consentire l’esperimento del reclamo.

Con decorrenza dal 01 gennaio 2014, viene previsto “l’improcedibilità”, in luogo “dell’inammissibilità”.

Questo significa che, qualora il contribuente ometta la procedura di reclamo, avrà, comunque, la possibilità di accedere alla fase giudiziale.

Infatti, laddove, in fase di costituzione in giudizio si eccepisce l’improcedibilità della domanda ed il giudice adito sia dello stesso avviso al contribuente potrà, comunque, essere “concesso un nuovo termine di trattazione per consentire la mediazione”.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico