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Esdebitazione immobile

Nell’ambito delle novità del D.Lgs. 72/2016, si segnala l’art. 120-quinquiesdecies del TUB (Dlgs. 385/93), che introduce un nuovo sistema di soddisfazione del credito della banca mutuante.

In particolare, ai sensi di tale disposizione, in caso di inadempimento del mutuatario, la banca matura la possibilità di ricorrere alla nuova procedura di esdebitazione del mutuatario, conseguente alla vendita “diretta” dell’immobile gravato da ipoteca ed effettuata dalla banca medesima.

A tali fini, occorrono i seguenti presupposti: – il mutuatario deve essere persona fisica, che stipula il mutuo per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.  

E’ necessario l’inserimento di una clausola espressa nel contratto di mutuo all’atto della stipula. Costituisce inadempimento il mancato pagamento di un ammontare equivalente a 18 rate mensili.

Rimane ferma la possibilità di procedere con l’esecuzione forzata dell’immobile ipotecato per soddisfare le proprie ragioni di credito.

Avv. Ettore Coppola Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico