Pedone investito e infezione ospedaliera: responsabilità

Il Tribunale di Milano, sezione I, con la sentenza n. 4841 del 16 aprile 2015, ha precisato che: “il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo del pedone ma occorre, inoltre, che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento”, in ciò conformandosi a quanto statuito dalla Corte di Cassazione.

infatti, la presunzione di colpa del conducente dell’autoveicolo investitore, prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana.

Pertanto, la circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l’indagine in ordine all’eventuale concorso di colpa del pedone investito, sussistente laddove il comportamento di quest’ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza.

Per quanto, poi, alla responsabilità medica: “il pedone investito ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del medico l’onere di dimostrare il contrario, e/o che non sia responsabile di scarsa diligenza o di imperizia, e/o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”, come ben precisato dalla Corte di  Cassazione Civile nella sentenza n. 15993/2011.

Ne sussegue che, laddove il CTU medico legale abbia accertato che il paziente aveva contratto una infezione in occasione del ricovero presso l’ospedale e subito dopo essere stato investito dall’autovettura, il Giudice adito ha la prova della responsabilità dei sanitari (anche per considerazioni di ordine statistico probabilistico).

La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito, imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere, quindi, la totalità della prestazione risarcitoria, anche da una sola delle persone coobbligate, mentre, la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l’eventuale diseguale efficienza causale di esse, può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili, come ha più volte precisato la S.C..

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico

Alessandro Taddia Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico