Tamponamento: responsabilità
E’ circostanza pacifica che “il caso fortuito e la forza maggiore sono caratterizzati dalla eccezionalità, presente quando si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell’inadempienza a quest’ultimo che, se impedito contro la sua volontà ovvero costretto da forze esterne preponderanti, può avvalersi dell’esimente che sorge in relazione al nesso causale tra l’inadempienza e la impedita o forzata volontà di adempiere”.
Né va disatteso che, l’art. 141 del codice della strada, stabilisce “l’obbligo, a carico del conducente, di regolare la velocità del veicolo in modo che sia evitato ogni pericolo, per la sicurezza sia delle cose che delle persone”.
Ne sussegue, pertanto, che, in ipotesi di plurimi tamponamenti, “responsabile unico è da considerarsi l’ultimo della fila”, che, in movimento e non osservando la distanza di sicurezza, abbia tamponato l’ultimo dei veicoli in fermata che lo precedeva, ciò in quanto, come ben recita il codice della strada, il conducente deve sempre essere in grado di fermare tempestivamente il proprio veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
A supporto di quanto sopra concorre la sentenza n. 803 del 27 aprile 2015, emessa dal Tribunale di Perugia, n. 803 del 27 aprile 2015, con cui è stato precisato che: “…mentre il caso fortuito consiste in un quid imponderabile ed imprevedibile che si inserisce d’improvviso nell’azione del soggetto, soverchiando ogni possibilità di resistenza di contrasto, la forza maggiore si concreta in un evento derivante dalla natura o dall’uomo che, pur se preveduto, non può essere impedito”.
Il giudice, nella sentenza di cui sopra, ha rilevato, inoltre, che “la velocità della vettura condotta dall’ attore non risultava commisurata alle caratteristiche e alle condizioni dello stato dei luoghi ed era tale da non permettere allo stesso di mantenere il controllo del veicolo, che andò a collidere con i veicoli che lo precedevano nello stesso senso di marcia, condotta in contrasto col dettato dell’art. 141, comma 1, del Codice della Strada”.
Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico
Alessandro Taddia Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico