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Sinistro stradale: copertura assicurativa

La circolazione, come definita dall’articolo 3, comma 1 e 9 del Codice della Strada, ha riguardo “al movimento, alla sosta o alla fermata del veicolo”.

A tale scopo il legislatore ha istituito l’assicurazione obbligatoria in materia, precisando così la norma che: “ogni veicolo o natante deve essere assicurato e ciò in vista della realizzazione, nel settore, delle esigenze di solidarietà sociale cui l’art. 2 della Costituzione ha conferito rilevanza costituzionale”.

Per l’operatività della garanzia di responsabilità civile obbligatoria è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l’uso che in concreto se ne faccia, sempre che esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo, come precisato dalla Corte di Cassazione Civile, a Sezioni Unite con la sentenza n. 86200 del 29 aprile 2015.

Rientra, pertanto, nella copertura assicurativa “qualunque movimento del veicolo”, essendo del tutto indifferente l’uso che se ne faccia e neppure rileva la distinzione tra “movimento dell’intera massa del veicolo e movimento d’una sua parte”, né la distinzione tra “veicoli monofunzionali e polifunzionali”, tanto meno che il movimento non sia orizzontale.

E’, pertanto, coperta da garanzia assicurativa la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade.

L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile deve, pertanto, coprire qualsiasi incidente causato, utilizzando un veicolo secondo la sua funzione abituale, come bene ha ribadito anche la Corte di Giustizia Europea, Sezione III, con sentenza n. C 162/13 del 4 settembre 2014.

E’ stato, quindi, ritenuto così ricadente nella circolazione stradale: “il danno causato dall’apertura o chiusura d’uno sportello d’un veicolo fermo (Cassazione, Sezione 3, sentenza n. 18618 del 21 settembre 2005), ovvero dal ribaltamento del cassone di carico d’un camion (Cassazione, Sezione 3, sentenza n. 8305 del 31 marzo 2008).

A supporto ulteriore, la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con la sentenza n. 24622 del 3 dicembre 2015, ha ribadito che: “non rileva la distinzione tra movimento dell’intera massa del veicolo e movimento d’una sua parte, sia per la lettera della legge, nella quale non si trova tale distinzione, sia per lo scopo dell’art. 18 della L. 990/69 che è quello di tutelare le vittime ed impone dunque una interpretazione coerente con questa finalità”.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico

Alessandro Taddia Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico