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Ospedale: colpa medici di diversa struttura

La Corte di Cassazione Civile, sez. III, con la sentenza n. 7768 del 20 aprile 2016 ha riaffermato che: “nel ricovero ospedaliero, il paziente conclude un contratto di spedalità con il soggetto che di tale struttura ha la diretta gestione, le cui scelte organizzative sono estranee al primo, per cui, nel caso, si verte in un tipico caso di responsabilità oggettiva”.

Infatti, l’accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria -ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d’opera atipico di spedalità, laddove la responsabilità del medico dipendente dell’ente ospedaliero verso il paziente è fondata sul contatto sociale instaurato tra quest’ultimo ed il medico.

Rapporto che si modella come contratto d’opera professionale, in base al quale il medico è tenuto all’esercizio della propria attività nell’ambito dell’ente con il quale il paziente ha stipulato il contratto, ad essa ricollegando obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi emersi o esposti a pericolo in occasione del detto “contatto” e in ragione della prestazione medica conseguentemente da eseguirsi.

Nel caso, quindi, è d’uopo affermare che, allorquando un paziente viene ricoverato in una struttura sanitaria gestita, in virtù di apposita convenzione, da un soggetto diverso dal proprietario, dei danni causati dai medici ivi operanti è tenuto a rispondere non già quest’ultimo bensì il soggetto che di tale struttura ha la diretta gestione, in quanto è col primo e non col secondo che il paziente stipula, per il solo fatto dell’accettazione nella struttura, il contratto atipico di spedalità; in quanto la diretta gestione della struttura sanitaria costituisce l’elemento idoneo ad individuare il soggetto titolare del rapporto instaurato con il paziente ed a fondare la correlativa responsabilità.

In tal caso, infatti, il paziente è estraneo alle scelte di carattere organizzativo e burocratico, adottate dall’amministrazione sanitaria nel suo complesso ed è inconsapevole di tali decisioni, non potendo pertanto risultare penalizzato per effetto di scelte operate dall’amministrazione ospedaliera.

La responsabilità contrattuale dell’ospedale non rimane pertanto esclusa in ragione della insussistenza di un rapporto contrattuale che leghi il medico alla struttura sanitaria, poiché, in base alla regola di cui all’art. 1228 c.c. il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle sue dipendenze.

Nel caso si discerne di responsabilità oggettiva che riposa sul principio cuius commoda eius et incommoda, o più precisamente, dell’appropriazione o avvalimento dell’attività altrui per l’adempimento della propria obbligazione, comportante l’assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino.

Ettore Coppola Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico