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Alcol Test: volume insufficiente

La Cassazione,  Sezione Penale IV, con la sentenza n. 23520 del 7 giugno 2016, ha precisato che: “se gli scontrini rilasciati dall’etilometro indicano la dicitura “volume insufficiente”, sebbene indichino un tasso di alcool nel sangue superiore alla norma, il giudice deve sempre motivare perché l’anomalia non abbia inficiato l’esito del test”.

In tema di volume insufficiente durante la prova dell’etilometro, la giurisprudenza ha tenuto, nel tempo, un orientamento altalenante.

Ed infatti,  secondo una prima impostazione, l’indicazione, su entrambi i tagliandi rilasciati dall’etilometro, della dicitura volume insufficiente, contrasterebbe insanabilmente con la contestuale indicazione, pure presente sugli scontrini, relativa al valore relativo al tasso alcolemico registrato, evenienza quest’ultima che presuppone l’effettuazione di una corretta misurazione del campione di aria alveolare espirato (come da Cassazione Penale Sezione IV, con la sentenza n. 35303 del 21 agosto 2013).

L’orientamento, a questo difforme, afferma che “premessa la volontarietà della condotta necessaria ai fini del controllo, la mancata adeguata espirazione, cui consegue emissione di scontrino indicante la dicitura “volume insufficiente”, in assenza di fattori condizionanti l’emissione di aria (quali patologie atte a incidere sulle capacità respiratorie del soggetto), non può essere ritenuta tale da rendere l’esito dell’esame di alcoltest inattendibile”.

A tal fine, come ben rileva la Corte di Cassazione, il giudice di merito è tenuto a rendere adeguata motivazione in ordine alle ragioni per le quali l’insufficienza del volume abbia o non abbia inficiato il risultato del test espresso dai parametri numerici, poiché tale non potendo essere la tautologica affermazione per la quale “la formulazione del risultato numerico dimostrerebbe il corretto funzionamento dell’apparecchio”.

Tutto ciò, in quanto i sintomi dello stato di ebbrezza possono avere rilievo solo ove questi siano in grado di attestare, oltre ogni ragionevole dubbio, il superamento della soglia che rende il comportamento penalmente rilevante.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico