Danno biologico: metodo liquidazione
La liquidazione degli indennizzi operata dall’INAIL non si effettua secondo i criteri ordinari ma in base ai parametri, alle tabelle e alle regole proprie stabilite dal sistema assicurativo e per conseguire i fini suoi propri in conformità all’art. 38 Costituzione.
La determinazione del danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non si effettua con i medesimi criteri valevoli in sede civilistica atteso che in sede previdenziale vanno osservate obbligatoriamente le tabelle delle invalidità (“Tabella delle menomazioni”; “Tabella indennizzo danno biologico”; “Tabella dei coefficienti”) di cui al D.M. 12.7.2000, e successivi aggiornamenti, ai sensi dell’art.13 d.lgs. n. 38/2000; mentre ai fini civilistici si utilizzano barèmes facoltativi, secondo tabelle elaborate dalla comunità scientifica (come precisato dalla Corte di Cassazione Civile, sezione lavoro, con la sentenza n. 8243 del 26.04.2016).
A cura Associazione Italiana Cultura Giuridica