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Insidia stradale prossimità abitazione: ordinaria diligenza

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12174 del 14 giugno 2016, ha precisato che: “la concreta possibilità per l’utente danneggiato, di percepire o prevedere l’insidia stradale, attraverso l’ordinaria diligenza, vale ad escludere sia la configurabilità dell’anomalia stradale che la conseguente responsabilità del Comune per difetto di manutenzione della strada pubblica.

La circostanza che il danneggiato risieda nelle vicinanze del luogo ove è avvenuto il sinistro non pone una presunzione di conoscenza a suo carico, ma assurge ad ulteriore elemento che deve essere considerato dal giudice di merito nell’operazione di bilanciamento tra prevenzione e cautela, sotteso alla responsabilità per custodia.

Il pronunciamento si pone in linea col consolidato orientamento di legittimità (Cassazione, sentenza n. 15375 del 2011), in conformità del quale la concreta possibilità, per l’utente danneggiato, di percepire o prevedere l’insidia, con l’ordinaria diligenza, vale ad escludere sia la configurabilità della stessa che la conseguente responsabilità della P. A. per difetto di manutenzione della strada pubblica.

A cura Associazione Italiana Cultura Giuridica