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Insidia stradale: risarcimento danni

L’orientamento giurisprudenziale, come precisato anche dal Tribunale di Napoli , sezione III, con la sentenza  n. 144 del 06 gennaio 2016, ritiene configurabile la responsabilità oggettiva, ex art. 2051 c.c., in capo all’ente gestore, ivi compresi i concessionari di autostrade, di un controllo sempre più pregnante sul proprio territorio grazie alle “moderne tecnologie che offrono sempre più efficaci dotazioni e sistemi di assistenza, unitamente al continuo diffondersi della cultura dell’organizzazione gestionale all’interno degli enti, laddove siano adottate politiche di programmazione periodica di interventi, controlli e verifiche costanti dello stato manutentivo di ogni ordine di strada”.

Sarà sufficiente, infatti, provare la mera sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato.

Per contro, l’Amministrazione potrà andare esente da responsabilità solo dimostrando il caso fortuito.

Viceversa, ritenendo operante -sulla scia della giurisprudenza più risalente nel tempo- l’art. 2043 c.c., incomberà sul danneggiato l’onere di dimostrare la presenza della cosiddetta “insidia” o “trabocchetto” con le relative caratteristiche, ovverosia anomalie nel manto stradale, riconducibili ad un pericolo occulto non visibile né prevedibile.

A cura Associazione Italiana Cultura Giuridica