Uso bicicletta per recarsi lavoro: infortunio in itinere
L’utilizzo della bicicletta da parte del lavoratore per recarsi al lavoro, ai fini dell’indennizzo dell’infortunio in itinere, deve essere valutato in relazione al costume sociale, alle normali esigenze familiari del lavoratore, alla presenza di mezzi pubblici, alla modalità di organizzazione dei servizi pubblici di trasporto nei luoghi in cui più è diffuso l’utilizzo della bicicletta, alla tipologia del percorso effettuato, alla conformazione dei luoghi, alle condizioni climatiche in atto, alla tendenza presente nell’ordinamento e rivolta alla incentivazione dell’uso della bicicletta.
Nell’infortunio in itinere in oggetto l’uso della bicicletta per recarsi al lavoro è incluso nella tutela assicurativa in relazione alla necessità protetta dall’ordinamento di favorire spostamenti che riducano costi economici, ambientali e sociali”, ex art. 38, D.Lgs 38/00.
In materia l’uso del mezzo proprio non è di ostacolo all’indennizzo, ma permane la condizione, già dettata dalla giurisprudenza, che l’uso sia necessitato, essendo sufficiente una necessità relativa (ossia emergente attraverso i molteplici fattori non definibili in astratto che condizionano la scelta del mezzo privato rispetto a quello pubblico), con due limiti individuati a livello giurisprudenziale:
- il rischio elettivo, inteso come tutto ciò che sia estraneo e non attinente alla attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa, ponendo così in essere una condotta interruttiva di ogni nesso tra lavoro rischio ed evento;
- la normalità e ragionevolezza: entrambe queste nozioni risultano determinabili in relazione a valori costituzionali quali la ragionevolezza (art. 3 Cost.), la libertà di fissare la propria residenza (art. 16 Cost.) le esigenze familiari (art. 31 Cost.), la tutela del lavoro in ogni sua forma (art. 35 Cost.), la protezione del lavoratore caso di infortunio (art. 38 Cost.). La peculiarità di tale approdo interpretativo consiste appunto nel ricercare i criteri individuativi della normalità del percorso e della necessità del mezzo – oltre i quali insorge il rischio elettivo e l’uso non necessitato – facendo ricorso a valori guida dell’ordinamento giuridico, di rango costituzionale.
A cura Associazione Italiana Cultura Giuridica