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Disciplina del sovraindebitamento e accesso a piani di ristrutturazione

Il riordino della disciplina della crisi di impresa  e dell’insolvenza del  1° febbraio 2017, avvenuto con l’approvazione del disegno di legge C.3671-bis  dalla Camera dei Deputati, ha riguardato anche alcuni principi in materia di sovraindebitamento diretti a riordinare,  razionalizzare e  semplificare una disciplina che ha causato diversi problemi interpretativi e di ordine sistematico nelle sue prime applicazioni giurisprudenziali  (nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, per la disciplina della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, il Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi …).

In tal caso rispetto al testo del proponente, che prevedeva di “specificare le categorie di debitori assoggettabili alla procedura, anche in base a un criterio di prevalenza delle obbligazioni assunte a diverso titolo”, l’art. 9, lett. a, nella versione approvata dalla Camera dei Deputati, presenta una formulazione più ridotta, che si limita a confermare l’assoggettabilità alle procedure di sovraindebitamento del socio illimitatamente responsabile.

La Cassazione civile, sez. VI – 1, ordinanza 14 marzo 2017, n. 6516 ha statuito che il decreto di rigetto reso nel procedimento di reclamo avverso provvedimento del giudice delegato che ha dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività.

Infatti, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, è inidoneo al giudicato e, per altro verso, che, trovando applicazione, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. c.p.c., nulla esclude la reiterabilità della proposta di accordo, con la conseguenza che il predetto decreto è privo dei caratteri della decisorietà e definitività e non è, quindi, ricorribile in Cassazione a norma dell’art. 111, comma 7, Cost.

Avv. Andrea Paolillo, Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico