La Responsabilità dei Datori di Lavoro
Al datore di lavoro è imposto, dall’art. 2087 c.c., l’adozione di particolari misure di sicurezza, in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, a quelle generiche dettate dalla comune prudenza, nonché a tutte le altre, che in concreto si rendano necessarie per la tutela del lavoratore, in base all’esperienza e alla tecnica (c.d. stato dell’arte).
L’articolato, su emarginato, esclude ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro in quanto una responsabilità diretta di quest’ultimo ogni qual volta si verifica un evento lesivo comporterebbe un “obbligo assoluto di diligenza”, che renderebbe automatica la sua responsabilità in caso di danno verificato al lavoratore; anche laddove possa esservi “colpa del lavoratore”.
Ciò posto, giova esaminare gli oneri probatori tra le parti.
A tale riguardo si evidenzia che:
- spetta al lavoratore, che agisce in sede giudiziaria nei confronti del datore di lavoro “fornire la prova del fatto costituente l’inadempimento e del nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e il danno”, come ben evidenziato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1600 del 19 luglio 2007;
- “la prova liberatoria”, in carico al datore di lavoro, va, poi, “generalmente correlata alla quantificazione della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle misure di sicurezza, imponendosi, allo stesso, l’onere di provare l’adozione di comportamenti specifici, i quali, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (vedasi Cass. 24 febbraio 2006, n. 4148; Cass. 25 maggio 2006, n. 12445; Cass. 24 luglio 2006, n. 16881; Cass. 27 luglio 2010, n. 17547).
La norma in esame, però, deve essere coordinata con il sistema delineato dalla T.U. n. 1124/65, per cui, stante il principio di esonero da responsabilità civile del datore di lavoro, in ipotesi di infortuni o malattie professionali, ex art. 10 c. 1 D.P.R. 1124/1965 ed art. 13, D.Lgs. n. 38/2000, per le quali l’indennizzo è a carico dell’Inail, il risarcimento che potrà essere richiesto dal lavoratore al proprio datore di lavoro è solo quello “cd. Differenziale”, per tale intendendosi il danno risarcibile al lavoratore, ottenuto dalla differenza tra quanto versato dall’Inail a titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro o malattia professionale e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro a titolo, appunto, di risarcimento del danno in sede civilistica.
Avv. Andrea Paolillo, Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico