Agente della riscossione, modalità difesa in giudizio
Nell’ambito del giudizio teso alla dichiarazione di fallimento del contribuente insolvente, l’Agenzia delle Entrate–Riscossione può avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla convenzione intervenuta (oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici), ovvero in alternativa di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016 -, in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Con recente sentenza, il Giudice del merito così si è espresso: “ai sensi dell’art. 1, comma 8 D.L. n. 193/2016, l’ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione della causa…”.
L’art. 1, comma 8 del decreto-legge istitutivo dell’Agenzia delle Entrate- Riscossione, dunque, contiene una norma speciale, secondo cui l’ente “può avvalersi” della rappresentanza di avvocati del libero foro, “sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5”.
Ciò significa che, a differenza di quanto stabilito dall’art. 43 del regio decreto sull’Avvocatura dello Stato, per il contenzioso dell’Agenzia delle entrate – Riscossione il conferimento del mandato difensivo ad avvocati del libero foro non è subordinato all’adozione di apposita motivata delibera, riguardante il caso specifico, da sottoporre agli organi di vigilanza, essendo, invece, sufficiente che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione definisca, in atti di carattere generale, gli specifici criteri da utilizzare per individuare i casi in cui l’ente potrà avvalersi della rappresentanza dei professionisti in questione.
E’ evidente il carattere speciale della disposizione contenuta nel D.L. n. 193/2016, rispetto a quella generale più antica. In sostanza, secondo la disciplina più recente, l’Agenzia delle Entrate- Riscossione può avvalersi dell’Avvocatura dello Stato, in base a un’intesa generale con essa, oppure di professionisti del libero foro, ancora una volta in base a un atto di carattere generale, che individua in via preventiva i casi in cui il patrocinio privato è ammesso. Inoltre, l’art. 4 del Regolamento di amministrazione dell’Ente Agenzia Entrate Riscossione, deliberato dal Comitato di Gestione del 26 marzo 2018, e approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze, il 19 maggio 2018, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 300/1999, rubricato “Controllo e patrocinio legale” dispone che: “Art. 4 (Controllo e patrocinio legale):
1. L’Ente è sottoposto al controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
2. L’Ente si avvale, ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico approvato con R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e s.m.i., del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato secondo quanto previsto e stabilito dall’articolo 1, comma 8 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193. I rapporti con l’Avvocatura di Stato sono regolati da apposita convenzione.
3. L’Ente può, altresì, continuare ad avvalersi di avvocati del libero foro in via residuale, nei casi in cui l’Avvocatura di Stato non ne assuma il patrocinio, sulla base di quanto stabilito nella convenzione sottoscritta in data 22 giugno 2017, contenente i relativi criteri, e di quelle successive, tempo per tempo vigenti. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 1, comma 8, del decreto legge 22 ottobre 2016, n.193, e dall’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per la facoltà di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente mediante dipendenti delegati”.
In tal senso la S.C. ha enunciato il seguente principio di diritto: “Impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Agenzia delle Entrate – Riscossione si avvale: – dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., – di avvocati del libero foro – nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio; quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
Deve dunque, concludersi nel senso della validità della costituzione di Agenzia delle Entrate – Riscossione a mezzo di avvocati del libero foro.
Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico