Revisione della patente di guida
La sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida trova ragione nei principi sanciti dalla Legge n° 689 del 1981 ed è sottratto all’applicazione della Legge n. 241/1990, articoli 7 e 8 ed è effetto/causa dell’accertamento di violazioni di norme del Codice della stradale, che la prevedono, detrazione di cui deve quindi trovarsene debito riscontro in tale redatto atto.
Il controllo del proprio punteggio della patente di guida può avvenire anche direttamente interrogando telefonicamente il sistema all’apposito numero verde.
Occorre nel contempo precisare che la messa in atto, da parte dell’Anagrafe Nazionale, della comunicazione di ogni variazione di punteggio, rappresenta un atto privo di contenuto provvedimentale, avendo funzione meramente informativa ed, inoltre, non rientra nella casistica degli obblighi, a pena di illegittimità, di eventuali successivi atti, non rappresentando, infatti, condizione di validità del provvedimento con cui la Motorizzazione civile, laddove ve ne ricorrono i requisiti di legge, provvede a comunicare all’interessato la sospensione della patente di guida ai fini della sua revisione finalizzata a rivalutare l’idoneità tecnica.
Con il provvedimento di revisione della patente di guida la Motorizzazione Civile provvede ad ordinare al relativo titolare di sottoporsi all’esame di idoneità tecnica per l’avvenuto totale azzeramento dei punti.
Ciò viene normalmente determinato da ripetute violazioni nel tempo di norme di comportamento nella circolazione stradale in forza del quale nulla più residua degli iniziali 20 punti in dotazione.
Tale provvedimento viene considerato atto vincolato all’azzeramento del punteggio, che trova legittimo fondamento nella definitività delle violazioni stradali, che in tal senso vi hanno concorso.
Preme nel contempo evidenziare, come ha chiarito la giurisprudenza, che: “un singolo episodio di detenzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, in assenza di altri elementi, non basta a far dubitare dell’idoneità psico-fisica dell’interessato”.
Ed infatti, in ipotesi di sequestro di stupefacenti a carico di soggetto che:
- non era alla guida di un’auto;
- né era appena sceso da un veicolo;
- neppure stava per accingersi alla sua guida.
tale evento non possa costituire circostanza, di fatto e di diritto, idonea giustificare l’adozione di una determinazione di tipo così restrittivo, come quello della revisione della patente di guida, non potendo il singolo episodio ricadere nell’ambito applicativo delle disposizioni che regolano la materia contemplata dal codice della strada, per cui, nelle su esposte circostanze, non viene ravvisata connessione alcuna tra il sequestro della sostanza stupefacente e la disciplina del possesso della patente di guida e, anche a voler ritenere che la misura adottata abbia una funzione precauzionale e di prevenzione, non può certo essere sufficiente quel singolo ed unico episodio di detenzione di una sostanza stupefacente a giustificare, in assenza di altri elementi di fatto e giudizio, l’adozione di un atto in cui si mette in discussione l’idoneità psico-fisica” di un soggetto ai fini della conduzione di mezzi di trasporto.
Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico