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Ordinanza ingiunzione prefettizia – illegittimità

Risulta illegittima l’ordinanza/ingiunzione di pagamento emessa dal Prefetto, a firma del viceprefetto e/o dal viceprefetto aggiunto, laddove manca la delega espressa, rilasciata dal Prefetto in data anteriore all’emissione del provvedimento, come previsto dall’articolo 14 del D.lgs. n. 139/2000, in materia di “Attribuzioni del funzionario prefettizio”.

Il viceprefetto e/o dal viceprefetto aggiunto, infatti, a differenza del viceprefetto vicario (la cui investitura deriva direttamente dalla legge), non può emettere il provvedimento in assenza di espressa delega.

In particolare, la norma suddetta, prevede espressamente che i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti “adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all’espletamento dei servizi d’istituto nell’ambito delle aree funzionali cui sono preposti, nonché i provvedimenti ad essi delegati“.

In tal senso, quindi, occorre verificare “le aree funzionali cui sono preposti” i predetti funzionari in quanto dall’attribuzione di una specifica area, ne deriva poi la validità o meno dei relativi “provvedimenti ad essi delegati“.

L’ordinanza prefettizia può essere emessa dal viceprefetto vicario anche senza l’espressa menzione delle regioni che hanno determinato l’impedimento del Prefetto e senza espressa delega, in quanto l’investitura vicaria deriva direttamente dalla legge, cioè dall’articolo 34 del D.P.R. 748/72.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico