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Approvazione o omologazione – differenziazione

LaDirezione Generale per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con comunicato datato 11 novembre 2020, ha inteso dire che: “le procedure di approvazione e di omologazione dei dispositivi di rilevamento automatico sono equivalenti e dunque, una volta approvate, le apparecchiature possono essere utilizzate per l’accertamento delle violazioni, parimenti a quelle omologate”.

Quanto sopra appare però in netto contrasto con la conforme corrente giurisprudenza maggioritaria, la quale ritiene che i termini “omologazione approvazione” non possono ritenersi sinonimi, con la conseguente invalidità delle sanzioni elevate da dispositivi elettronici non omologati, ma semplicemente approvati.

La distinzione tra “omologazione e approvazione” è ricavabile dal dato letterale delle seguenti norme:

  • art. 201, comma 1-ter e comma 1-quater, in cui così si precisa: “…apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico…”;
  • art. 45, comma 6, in cui si precisa: “Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazionesono soggetti all’approvazione od omologazione…”;
  • nonché dal fatto che alla “omologazione” vi provvede il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), mentre alla “approvazione” vi provvede il MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

E’ quindi del tutto pacifico che si tratti didue distinti provvedimenti emessi da organismi istituzionali diversi, che giungono, quindi, a 2 diversi provvedimenti conclusivi, così che in alcun modo possono essere tra loro “assimilabili”, come, infatti, provvede ulteriormente ad evidenziare l’articolo 192 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

Del tutto irrilevante, poi, l’eventuale richiamo che intendesse fare la Pubblica Amministrazione alla circolare n. 9, Prot. n. M/2413/12 del 22.03.2007, in quanto, come è a tutti noto, le “circolari” non rientrano tra le fonti di legge delle norme del Codice della strada essendo infatti atti interni della Pubblica Amministrazione, aventi valenza solo nei confronti delle amministrazioni gerarchicamente subordinate, ma non nei confronti degli utenti della strada, ed in quanto, in tema di sanzioni amministrative vige il principio di legalità (articolo 1, L. 689/81), per cui deve escludersi che una circolare esplicativa di una legge possa estendere l’applicazione della sanzione a una condotta non prevista dalla legge della quale pretende costituire attuazione.

Sono, infatti, fonti del diritto della circolazione stradale, in ordine gerarchico: “l’articolo 16 della Costituzione, il D.Lgs. 285/1992, le leggi speciali, i regolamenti comunitari, le sentenze della Corte Costituzionale, il Regolamento Esecutivo del Codice della strada, i decreti ministeriali e le convenzioni internazionali.

Priva, altresì, di pregio anche un eventuale richiamo al decreto del Ministero dei trasporti, del 13 giugno 2017,  in quanto “assimilabile a fonte normativa di II° livello nel Codice della strada”, quindi, privo di valenza normativa, con cui si vorrebbe sanare il distinguo tra “omologazione e approvazione”, e, come tale, è disapplicabile, laddove ne sia richiesta la disapplicazione, ex articolo 5 L. 2248/1865 All. E, ed inoltre, l’art. 4, del detto decreto, limita i suoi effetti alle solo nuove richieste di “approvazioni” e, quindi, varrebbe solo a far data dal giugno 2017.

Orbene, come già sopra detto, è proprio l’art. 192 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada a fornire la corretta chiave di lettura in merito al fatto che l’uso promiscuo ed alternativo dei termini “omologazione e approvazione” è solamente “apparente”, trattandosi di due procedure completamente diverse, che giungono a differenti provvedimenti conclusivi.

Infatti, se si guarda ai commi 2 e 3 dell’articolo 192 citato, ci si accorgerà che il comma 2 prevede il requisito della “omologazione”, mentre il comma 3 quello della “approvazione”.

Tra le due procedure, l’elemento discretivo che emerge è la rispondenza alle prescrizioni stabilite dall’articolo 192 del Regolamento di attuazione del Codice della strada, per cui:

  • nel caso di “omologazione”, si richiederà “di accertare la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento… e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole” (art. 192, comma 2);  la detta “omologazione” viene rilasciata, su richiesta della ditta produttrice dell’autovelox, dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori pubblici e consiste nell’accertamento della corrispondenza ed efficacia dell’autovelox alle prescrizioni stabilite dal regolamento stesso di attuazione al Codice della strada, per cui uno dei prototipi di cui si chiede l’omologazione deve essere depositato presso l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale;
  • distinta dalla “omologazione” è la cosiddetta “approvazione”, che, invece, è una procedura descritta dal terzo comma del menzionato articolo 192 del Regolamento di attuazione al Codice della strada, con cui viene stabilito che “l’omologazione viene rilasciata per tutti quegli apparecchi per i quali il regolamento di attuazione non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni e che l’approvazione viene rilasciata previa presentazione di apposita domanda, da parte della ditta produttrice, in carta legale all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione tecnica, da certificazioni di enti riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali l’apparecchio è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento di prova idoneo a dimostrare l’utilità e l’efficienza” ed, in tal caso, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo, seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2 citato.

Vi è, quindi, una distinzione chiara e netta tra l’omologazione e l’approvazione dei dispositivi elettronici, non tanto sulla procedura (poiché il comma 3 dell’articolo 192 del Codice della strada richiama il comma 2), quanto sulla finalità perseguita, per cui:

  • nel caso dell’approvazione, il legislatore ha richiesto vincoli meno stringenti per accertamenti che richiedono una minore precisione;
    • nel caso dell’omologazione, vincoli più forti di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni, poste, evidentemente, nell’interesse della collettività, a presidio della garanzia del diritto di difesa, pertanto, la sua mancanza si traduce in una violazione alle garanzie dei cittadini che subiscono gli accertamenti, per cui l’apparecchiatura utilizzata sottoposto a semplice approvazione e non ad omologazione non può essere legittimamente utilizzato per la rilevazione delle violazioni alle norme del codice della strada.

Ne deriva che, solo nelle ipotesi in cui il regolamento del Codice della strada stabilisca caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni,per dette apparecchiature, sarà possibile “omologare” le stesse, viceversa, queste ultime saranno solo “approvate”, se possibile, utilizzando la procedura dettata dal codice stesso per l’omologazione.

E’ quindi evidente che “il legislatore ha previsto due diverse procedure”, a diverse condizioni e con una ratio ben precisa e suscettibile di distinguere diverse situazioni, come ha, ulteriormente, rimarcato nell’articolo 25, comma 1, lett. a) della L. 120/2010, laddove riferisce di “apparecchiature debitamente omologate”.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico