Motivazioni aggiuntive con Comparsa di Costituzione e risposta – illegittimità
E’ circostanza pacifica che il processo tributario non ha natura esclusivamente impugnatoria e di legalità formale, ma di “impugnazione-merito”, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’Ufficio.
La motivazione dell’atto costituisce, quindi, lo strumento necessario di garanzia del contribuente per assicurare la conoscenza e l’informazione, in ordine ai fatti posti a fondamento della pretesa di pagamento avanzata e ai presupposti giuridici della stessa, nel quadro dei principi generali di collaborazione, trasparenza e buona fede, di cui agli articoli 2, 6, e 10 della Legge n° 212 del 2000,che sono sempre essenziali in ogni atto amministrativo, poiché l’adeguata motivazione dell’atto esattivo deve essere intesa in un rapporto con il corretto diritto di replica del contribuente, di cui all’articolo 24 della Costituzione.
Ciò in quanto i principi espressi nelle disposizioni della L. 212/00 o dalla stessa desumibili, hanno una rilevanza del tutto particolare nell’ambito della legislazione tributaria ed una sostanziale superiorità, quali norme primarie, rispetto alle altre disposizioni vigenti in materia.
La motivazione è, pertanto, essenziale in tutti gli atti amministrativi, tanto più in quelli impositivi ed esattoriali, ai fini del corretto diritto di difesa, diversamente leso, essendo, altresì, del tutto irrilevante la conoscenza da parte del contribuente del suo debito con l’ente impositore.
E’, altresì, circostanza pacifica che non sia consentita all’Ufficio, con la Comparsa di Costituzione e risposta, ampliare le ragioni di giustificazioni, se queste non risultano contenute nell’atto impugnato, poiché l’eterointegrazione giudiziale di un atto impositivo lacunoso, è contrario ai principi generali vigenti, nello specifico all’art. 7, comma 1, della Legge n. 212 del 2000, in tal modo risultando l’atto “invalido”.
Ed infatti, l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli:
- sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale,
- sia, in caso positivo, di contestare efficacemente se e quanto sia dovuto.
I sopra detti elementi conoscitivi devono, pertanto, essere forniti al contribuente, dalla parte interessata, non solo tempestivamente, quindi nell’inserimento ab origine nel provvedimento impositivo, ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta all’interessato un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa, assolta, quindi, in modo vigoroso.
Preme, infine, ricordare che la “sanzione” della invalidità dell’atto conclusivo del procedimento, pur laddove non espressamente prevista dalla norma, deriva ineludibilmente dal sistema ordinamentale, comunitario e nazionale, nella quale la norma opera e, in particolare, dal rilievo che il vizio del procedimento si traduce, nella specie, in una divergenza dal modello normativo, di particolare gravità, in considerazione della rilevanza della funzione, di diretta derivazione da principi costituzionali, cui la norma stessa assolve .e della forza impediente, rispetto al pieno svolgimento di tale funzione, che assume il fatto viziante.
Nicola RecinelloCoordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico
Avv. Nadia Morandi Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico