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Sequestro conservativo – periculum in mora

Nel caso di sequestro conservativo, il periculum in mora, che consiste nel rischio, verosimile ed attuale, della perdita e/o diminuzione del patrimonio del debitore, è ravvisabile sulla base di elementi soggettivi e/o oggettivi, che possono essere presi in considerazione anche alternativamente. 

Sotto il profilo oggettivo:

  • non hanno rilevanza le “condotte distrattive”, cioè quelle poste in essere dal debitore al fine di dissipare il patrimonio,
  • hanno, invece, rilevanza solo quelle poste in essere al momento del sorgere del credito ed alla relativa incidenza sul patrimonio del debitore, circostanze, quindi, capaci di fare ritenere verosimile e attuale il rischio di dispersione, che il sequestro conservativo mira ad evitare.   

Il sopra detto profilo non può desumersi dalla mera insufficienza del patrimonio del debitore, rispetto al credito, ma da un’insufficienza del patrimonio che sia tale da far ritenere concreto ed attuale il rischio di sottrazione o diminuzione della garanzia del credito.

Ciò in quanto il periculum in mora va sempre valutato in un’accezione “dinamica” e strettamente collegata alla perdita e/o diminuzione della garanzia patrimoniale, del cui rischio, in concreto, deve esserne relativa espressione, oltre a trovarsene relativa motivazione nell’atto con cui lo si avanza.

Il riferimento al fondato timore di perdere la garanzia generale offerta alla pretesa dalle componenti attive del patrimonio del debitore impone al Giudice di considerare, quali condizioni cautelari del sequestro conservativo, che:

  • la garanzia, rispetto al momento in cui il credito è sorto, si sia assottigliata ovvero, rischia di assottigliarsi quantiqualitativamente, e questo unicamente per condotte dispositive del debitore, e/o per l’aggressione che dei suoi beni abbiano fatto, e/o stiano per fare, altri creditori;
  • timore che deve essere fondato, per cui deve basarsi su elementi oggettivamente attinenti alla sfera giuridica del debitore stesso, e/o all’indole fraudolenta delle sue condotte.

Per quanto attiene all’oggetto del sequestro conservativo, deve considerarsi che i singoli beni immobili del debitore non vengono in rilievo per la loro individualità, ma in relazione al loro valore e alla loro attitudine ad essere trasformati in denaro.

Il Giudice, infatti, laddove provvede a concedere un tale richiesto provvedimento, non fa riferimento a specifici beni, ma si limita a determinare il valore fino a concorrenza del quale il sequestro può essere eseguito sui beni del debitore.

Nicola RecinelloCoordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico

Avv. Nadia Morandi Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico