Iscrizione di ipoteca e decorso della prescrizione
L’effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma, e 2943, comma primo, del codice civile, è da ricollegare alla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
L’iscrizione ipotecaria prevista dall’articolo 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n° 602 non è atto con cui ha inizio il giudizio esecutivo, ciò in quanto l’art. 2943 del codice civile, nel prevedere che il compimento di alcuni atti giudiziali hanno efficacia interruttiva della prescrizione, si riferisce soltanto ad atti processuali tipici e specificamente enumerati, quali l’atto introduttivo del giudizio ovvero la domanda proposta nel corso di un giudizio, in tal senso, quindi, deve escludersi l’efficacia interruttiva permanente all’iscrizione ipotecaria, di cui all’articolo 77 del D.P.R. n° 692 del 1973.
Piuttosto a tale iscrizione può riconoscersi l’idoneità a produrre effetti interruttivi istantanei tutte le volte in cui presenti i connotati dell’atto di costituzione in mora, a norma dell’art. 2943, comma 4, del codice civile, e cioè tutte le volte in cui essa integri una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore, secondo una valutazione che è oggetto di accertamento rimesso al giudice del merito.
Nicola RecinelloCoordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico
Avv. Nadia Morandi Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico