Istanza di sospensione atto – mancata comunicazione dell’udienza
L’art. 47, del D.lgs n° 546 del 1992, così dispone ai seguenti Commi:
- Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima”.
- In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell’esecuzione fino alla pronuncia del collegio.
- Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. Il dispositivo dell’ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza.
L’art. 27 del D.lgs n° 546 del 1992, così dispone ai seguenti Commi:
- Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne dichiara l’inammissibilità nei casi espressamente previsti, se manifesta.
- Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l’interruzione e la estinzione del processo.
- I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla commissione.
L’art. 27 citato è, quindi, finalizzato ad esigenze di economia processuale, in quanto ha la funzione di “filtro”, destinato a consentire “l’eliminazione dei ricorsi manifestamente inammissibili”, nonché l’adozione dei provvedimenti in tema di “sospensione, interruzione ed estinzione del processo”, in una fase processuale antecedente, rispetto alla vera trattazione della controversia, da parte del Collego, specie laddove il contribuente ha argomentato a sostegno della “eccezionale urgenza”, da ricondursi alla richiesta di sospensiva sollevata.
La “eccezionale urgenza”, di cui parla l’art. 47, c. 3, del D.lgs n° 546 del 1992, in forza del quale il Presidente può evitare la fissazione della trattazione (utilizzando una procedura più celere che non prevede l’audizione delle parti), ed immediatamente disporre con decreto (previa sommaria valutazione del merito del ricorso e verificata la sussistenza del pericolo nel ritardo), la “provvisoria sospensione dell’esecuzione”, sino alla pronuncia del merito da parte del Collegio, deve avere “i crismi dell’imminenza del pericolo e del danno grave ed irreparabile che ne potrebbe derivare”,che:
- non sussistono, se non espressamente sollevate nella relativa istanza di sospensione; neppure se sono state ricomprese, nel riferimento al periodo del Covid-19 (quindi da marzo 2020 al giugno 2021).
Per cui risulta palese che, nelle sopra dette previsioni, il Collegio non si possa richiamare la previsione contenuta nell’art. 47, c. 3 del D.lgs 542/92, ritenendosi corretto, quindi, la discussione di una tale istanza, ex art. 47, c. 2 del D.lgs n° 546 del 1992, cioè in pubblica udienza e con avviso, alle parti interessate, da darsi a cura della segreteria della Commissione Tributaria interessata, nei modi e modalità di legge.
In un diverso agire consegue l’illegittimità dell’ordinanza con cui si accoglie e/o si rigetta la istanza della sospensiva del provvedimento impugnato.
Nicola RecinelloCoordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico
Avv. Nadia Morandi Consigliere Nazionale Dipartimento Giuridico