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Ammortamento interessi alla “francese”

Il piano di ammortamento alla francese è anche detto a quota capitale crescente, tuttavia non è chiaro come detto capitale cresca, ovvero in che misura, e con quale criterio di proporzionalità (diretta o indiretta).
Questa caratteristica è, di per sé, già indice di due conseguenze:

  1. che il capitale viene rimborsato più lentamente tanto per cui il capitale residuo continua a produrre interessi più a lungo perché la relativa porzione distribuita nelle rate cresce lentamente;
  2. ferma restando la durata del piano, se il tasso muta, anche la relativa quota di capitale, contenuta in ciascuna rata, subisce una variazione.

Se il tasso cresce la quota capitale, all’interno di ciascuna rata, diminuisce e ciò provoca un doppio effetto sul piano del rendimento del mutuo per il mutuante:

  • uno perché semplicemente il tasso è più alto;
  • l’altro perché, diminuendo la quota capitale all’interno di ciascuna rata il capitale residuo produrrà interessi più a lungo.

L’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE non stabilisce il metodo di calcolo da utilizzare e la sentenza Lexitor ha solamente fatto presente la necessità che “il criterio di riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito sia comunque basato su una regola di proporzionalità, con il sistema del pro rata temporis”.

Il Collegio di Coordinamento con decisione n. 26525 del 2019 ha, quindi, stabilito il seguente principio di diritto: “a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”. “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Appare dunque evidente che la distribuzione degli interessi, nell’ammortamento alla francese, rappresentano, in caso di estinzione anticipata una alterazione della regola di proporzionalità sancita dall’art.16 della Direttiva 2008/48/CE.

È evidente che la sentenza Lexitor va ad interpretare l’art 125 sexies TUB quindi i contratti stipulati dal consumatore, per i quali sarà necessario cominciare ad intervenire anche nella logica degli interessi nei piani di ammortamento alla francese.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico