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Plagio Letterario

Il delitto di plagio letterario, previsto dall’art. 1 della Legge 19 aprile 1925, n. 475 (che commina la pena della reclusione anche a danno degli aspiranti all’esercizio di una professione i quali presentino in sede di esame, come propri, lavori che siano opera di altri), ricomprende sia la condotta di presentazione di un elaborato falso, sia l’evento del conseguimento dell’abilitazione, considerato come circostanza aggravante dal comma 2 della medesima disposizione.

Infatti, la normativa di cui all’art. 1 della legge 475/1925 è speciale rispetto alla norma ex art. 479 del Codice Penale, in quanto comprende, in tutti i suoi elementi, nel caso concreto anche in riferimento ai Pubblici Ufficiali destinatari dell’attività decettiva, e contiene, inoltre, le caratteristiche specializzanti rispetto alla norma contenuta nel Codice Penale, che possiede carattere generale.

La suddetta norma prevede ipotesi di falsificazione di atti pubblici specificamente ed analiticamente indicati, come: “dissertazioni, studi, progetti tecnici ed in genere lavori o elaborati che siano opera di altri”,  in occasioni ben delimitate, quali: “la partecipazione a concorsi per il conferimento di titoli scolastici o accademici per l’abilitazione all’esercizio di professioni ed altre simili” e punisce il conseguimento del risultato dell’ottenimento del titolo pubblico mediante l’inganno dei soggetti deputati ad esprimere le necessarie valutazioni, considerato come circostanza aggravante.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico