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Articolo 3 Direttiva 2001/29/CE – interpretazione

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza nella causa C-160/15, datata 8 settembre 2016, ha affrontato una complessa tematica in materia di diritto d’autore ed in particolare alla corretta interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

Ha così  sancito il principio in base al quale il collocamento su un sito Internet di un collegamento ipertestuale verso opere protette dal diritto d’autore, pubblicate senza l’autorizzazione dell’autore su un altro sito Internet, non costituisce una “comunicazione al pubblico” quando la persona che colloca detto link agisca senza fini di lucro e senza essere al corrente dell’illegittimità della pubblicazione di dette opere; mentre, qualora tali collegamenti ipertestuali siano forniti a fini di lucro, la conoscenza dell’illegittimità della pubblicazione sull’altro sito Internet deve essere presunta.

La Corte di Giustizia dichiara che, in forza della Direttiva in questione, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché gli autori godano del diritto esclusivo di autorizzare o di vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere.

Allo stesso tempo, tale Direttiva è intesa a garantire un giusto equilibrio tra l’interesse dei titolari dei diritti d’autore e la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli utenti dei materiali protetti, segnatamente della loro libertà d’espressione e d’informazione, nonché dell’interesse generale.

La Corte, richiama la propria giurisprudenza precedente, al fine di una corretta interpretazione della nozione di “comunicazione al pubblico” che comporta una valutazione individualizzata tale da tener conto di svariati criteri complementari.

Fra tali criteri figura, in primo luogo, il carattere intenzionale dell’intervento, così che l’utente realizza un atto di comunicazione quando interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per fornire ai suoi clienti l’accesso a un’opera protetta.

In secondo luogo, la nozione di “pubblico” si riferisce a un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole.

In terzo luogo, il “carattere lucrativo di una comunicazione al pubblico” è rilevante, per cui, ai fini della valutazione individualizzata dell’esistenza di una “comunicazione al pubblico”, qualora il collocamento di un link verso un’opera liberamente disponibile su un altro sito Internet sia effettuato da una persona senza fini di lucro, occorre tener conto della circostanza che tale persona non sia a conoscenza, e non possa ragionevolmente esserlo, del fatto che detta opera fosse stata pubblicata su Internet senza l’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore, per cui, tale persona non agisce con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento nel fornire ai propri clienti l’accesso a un’opera pubblicata illegittimamente.

Per contro, qualora sia accertato che detta persona era al corrente, od era tenuta ad esserlo, del fatto che il link da essa collocato “forniva l’accesso a un’opera illegittimamente pubblicata”, la messa a disposizione di detto collegamento costituisce una “comunicazione al pubblico”.

Lo stesso vale nell’ipotesi in cui detto collegamento consenta agli utenti di eludere misure restrittive adottate dal sito contenente l’opera protetta per limitare l’accesso del pubblico ai soli abbonati.

Naturalmente qualora il collocamento di link sia effettuato a fini di lucro, è legittimo aspettarsi che l’autore di tale collocamento realizzi le verifiche necessarie per garantire che l’opera di cui trattasi non sia “illegittimamente pubblicata”.

Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico