Direttiva 2014/26/UE (Direttiva Barnier)
La Direttiva 2014/26/UE (meglio conosciuta come Barnier dal nome del suo relatore), promulgata il 26 Febbraio 2014, da recepirsi dagli Stati membri dell’Unione Europea entro il 10 aprile 2016 (annovera 45 articoli), nasce dalla volontà di: “promuovere la creazione di un mercato unico digitale europeo, migliorare l’efficienza, la trasparenza e il buon funzionamento nella gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi da parte degli organismi di gestione collettiva”.
Il “passaporto europeo delle licenze”, sull’utilizzo delle opere musicali online, si propone di facilitare: “l’aggregazione volontaria dei repertori per l’uso online di opere musicali in tutta l’Unione Europea; di aumentare la pressione concorrenziale (così da spingere ciascuna società di gestione nazionale a sviluppare pratiche di concessione di licenze più efficienti, includendosi l’esternalizzazione del servizio); la nascita, in un futuro scenario, per altri tipi di opere online (e-book, audiovisivi, giochi)”.
La Direttiva, infatti, risponde ai problemi introdotti dallo sviluppo dell’utilizzazione online della musica, con un sistema caratterizzato dalla concessione di licenze per singoli territori nazionali (c.d. licenze mono-territorio), così da imporre, alla piattaforma che intenda offrire musica nel contesto transfrontaliero di Internet, di negoziare licenze con le collecting di ogni Stato membro, che abbiano i requisiti previsti nella direttiva, mentre per gli altri è prevista la possibilità di conferire mandato ai soggetti che sono ammessi ad affacciarsi sul mercato on line.
Queste potenzialità, ottimali dal punto di vista della civiltà e dell’utilità sociale, si vedono ostacolate dall’attuale sistema di tutela proprietaria del diritto d’autore, per cui si rende necessario passare ad un regime che consenta agli utilizzatori finali il libero accesso alle opere e cioè ad una forma di dominio pubblico, accompagnato da micro-pagamenti proporzionati, per garantire comunque un premio-incentivo agli autori, e dalla realizzazione di una banca dati globale per il monitoraggio delle utilizzazioni da parte degli utenti.
In Italia, l’attività di gestione accentrata del diritto d’autore è ancora riservata, dall’articolo 180 della legge sul diritto d’autore, alla SIAE, in regime di monopolio legale, ma, la possibilità di concedere le descritte licenze multi-territoriali sulle opere musicali online, potrebbe mettere in pericolo il ruolo esclusivo della SIAE, in quanto offrirebbe la possibilità agli organismi di gestione collettiva stranieri di operare in Italia, incidendo dunque sulla sua posizione di monopolista in Italia.
In tal senso, comunque, la Direttiva, non interviene nel diritto interno e dunque non incide sul regime stabilito dall’art 180 della Legge 633/1941 e ciò potrebbe voler dire che si potrebbe creare, nel mercato italiano, una situazione in cui la SIAE, per le licenze sui diritti delle opere musicali on line, non avrebbe concorrenti italiani ma solo stranieri, per quanto riguarda le licenze sull’utilizzazione di musica on line nel territorio italiano e ciò in quanto queste nuove regole di governance e trasparenza si applicano a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti nell’Unione (dunque non solo a quelli che gestiscono i diritti sulle opere musicali) e non interferiscono con le modalità di gestione dei diritti in vigore negli Stati membri.
La rivoluzione digitale e l’esponenziale aumento del consumo di contenuti on line, nonostante abbiano ridotto la filiera di distribuzione delle opere, non hanno messo però in discussione il ruolo della intermediazione collettiva che, con questa Direttiva, si è posto al centro dell’attenzione dell’Unione Europea e che svolgerà un ruolo sempre più centrale nella realizzazione del Mercato Digitale Unico dei contenuti suscettibili di protezione di proprietà intellettuale per la libera circolazione dei servizi online oltre i confini nazionali, garantendo così la promozione della varietà culturale europea.
La sopra citata Direttiva ha, quindi, il fine di creare un Mercato unico del Diritto d’Autore e dei diritti connessi sulle opere musicali fruibili on line, venendo incontro a tutte quelle piattaforme che offrono un servizio di musica sul web.
Sempre nell’ottica del mercato unico vengono introdotte, inoltre, delle regole comuni di funzionamento degli organismi di gestione collettiva (collecting societies), migliorandone gli standard di governance e trasparenza, favorendosi un miglioramento dello scambio di informazioni con i partner commerciali e la possibilità per gli autori di scegliere le licenze di distribuzione che preferiscono, comprese le licenze Creative Commons.
La Direttiva prevede che gli Organismi di Gestione Collettiva non possono imporre ai propri iscritti “nessun obbligo che non sia oggettivamente necessario per la protezione dei loro diritti e interessi o per la gestione efficace dei loro diritti” e dispone, poi, che tutti gli organismi di gestione dei diritti (inclusi quindi la SIAE) devono convocare un’assemblea generale almeno una volta all’anno e che l’assemblea è sovrana, tra l’altro, in materia di modifiche statutarie, distribuzione degli importi dovuti ai titolari, uso degli importi non distribuibili, politiche di investimento dei proventi e decine di altri temi centrali nella gestione della società e dei diritti dei suoi iscritti.
L’articolo 2 del Titolo III della Direttiva è dedicato alla concessione di licenze multi-territoriali che si applica solo agli organismi di gestione collettiva di diritti d’autore su opere musicali, così comportandosi una semplificazione nei processi di licensing a vantaggio delle aziende che vorranno creare un servizio di musica sul web in Europa, le quali non dovranno più contattare singolarmente ciascun organismo di gestione collettiva nazionale, ma potranno interagire e negoziare con un unico interlocutore per ottenere una “licenza paneuropea”.
Nell’articolo 5 (che si riferisce espressamente ai soli organismi di gestione collettiva e non rientra tra le disposizioni che l’articolo 2 estende anche agli enti indipendenti) si afferma che “il titolare dei diritti”, ha la libertà di scegliere quale organismo di gestione collettiva autorizzare alla gestione dei propri diritti (oltre che l’ambito geografico e l’oggetto dell’autorizzazione), con la facoltà di concedere licenze per usi non commerciali e quella di revocare l’autorizzazione concessa con il fine di ridurre le inefficienze dei sistemi di gestione.
Il suddetto articolo non va esteso alle entità indipendenti, in quanto tali entità non sono alternative agli organismi di gestione; esse non svolgono le stesse attività di raccolta e ripartizione, dato che i proventi del diritto d’autore entrano nel loro bilancio come un reddito di impresa da trasformare in utile e non restano separati dal patrimonio dell’ente (come accade invece nel caso di SIAE), in quanto la stessa Commissione Europea, nell’impact assessment della proposta di Direttiva, pubblicato nel 2012, ha riconosciuto che nel versante off line del mercato non c’è possibilità di competizione, a causa delle alte barriere all’entrata.
La Direttiva, con l’articolo 13, pone in capo alle organizzazioni di gestione collettiva nuovi obblighi (quali ad esempio la distribuzione dei compensi ai titolari dei diritti entro un tempo massimo di nove mesi dalla fine dell’anno finanziario in cui sono stati raccolti); stabilisce, con gli articoli 33 e 34, che le società di gestione collettiva mettano a disposizione dei titolari dei diritti meccanismi di reclamo e di risoluzione alternativa delle dispute; prevede, con gli articoli da 18 a 22, una maggiore partecipazione da parte dei titolari dei diritti alla gestione dell’organismo ed irrigidisce i controlli sui conflitti di interesse ed introduce, altresì, meccanismi di controllo e trasparenza sui bilanci e di pubblicità sulle proprie politiche di gestione, anche tramite la pubblicazione sul proprio sito web.
Gli Organismi di Gestione Collettiva di diritti d’autore su opere musicali online, come si prevede negli articoli dal 24 al 28, oltre a sottostare alla disciplina generale sui nuovi standard di governance e transparency (stabilite dal Titolo I, II, IV e V della Direttiva), vengono sottoposti ad obblighi e requisiti aggiuntivi (stabiliti dal suo Titolo III) e che sono volti ad assicurare che abbiano le capacità sufficienti per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari per la gestione di tali licenze multi-territoriali.
La Direttiva, con gli articoli 29 e 30, nell’ottica di una maggiore semplificazione del mercato di diritti sulle opere musicali e di una maggiore garanzia per la rappresentatività transfrontaliera degli autori ed artisti, prevede che le società di gestione possano collegarsi tra loro tramite mandati di reciproca rappresentanza dei propri repertori su base non discriminatoria e non esclusiva per la concessione delle licenze multi-territoriali e multi-repertorio, prevedendosi, altresì, con l’articolo 31, che laddove un organismo di gestione collettiva si rifiutasse di concedere tali licenze o non fosse in grado di concederle, per la mancata stipula dei citati accordi di reciproca rappresentanza (nel trascorso del termine del 10 Aprile 2017), i titolari dei diritti potranno svincolare, dai mandati, le utilizzazioni on line delle proprie opere musicali affidate in tutela, così da gestire autonomamente, o tramite un altro intermediario, le licenze multi-territoriali per il loro utilizzo online, con ciò altresì rilevandosi che, su questi obblighi e requisiti di capacità specifici del Titolo III, vi è la deroga, sancita dall’art 32, per i diritti musicali on line richiesti per programmi radiofonici e televisivi.
La libera concorrenza, comunque, frammentando i repertori fra più collecting, potrebbe andare contro gli interessi degli utilizzatori (quali, ad es. emittenti televisive o radiofoniche), che devono affrontare i costi di molteplici negoziazioni, per cui si ritiene opportuno una semplificazione delle attività imposte alle emittenti, soprattutto per ciò che riguarda la rendicontazione, attraverso l’intervento di un’autorità indipendente che adotti soluzioni concordate con tutti gli operatori del settore e la costruzione di una banca dati delle informazioni rilevanti per gli utilizzatori.
Va comunque rilevato che l’aumento dell’utilizzazione on line della musica, mediante piattaforme come Spotify, ha rilanciato l’industria discografica e il settore editoriale.
La menzionata Direttiva conferma, quindi, l’orientamento espresso con la decisione CISAC, la quale ha vietato a 24 società di gestione collettiva europee di restringere la concorrenza, in particolare limitando la loro capacità di offrire i propri servizi agli utilizzatori commerciali al di fuori dei rispettivi territori nazionali e cioè lo sfruttamento dei diritti d’autore on line, via satellite e attraverso ritrasmissione via cavo.
In conclusione, l’entrata in vigore della direttiva 2014/26/UE è destinata ad incidere profondamente sul nostro sistema di tutela dei diritti d’autore e diritti connessi ed il suo recepimento esigerà una profonda riforma della legge 633/1941, soprattutto per quanto riguarda la gestione collettiva dei diritti.
Nicola Recinello Coordinatore Nazionale Dipartimento Giuridico